Corte costituzionale

Sentenza n. 394/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 907 del cod.

civ., promosso con ordinanza emessa il 4 settembre 1998 dal pretore

di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, nei procedimenti civili

riuniti vertenti tra Marasca Velio ed altra e Borioni Mario ed altri,

iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento per denuncia di nuova opera - promosso

dai condomini, proprietari di un appartamento, nei confronti dei

proprietari dell'appartamento sottostante, i quali, al piano terra,

avevano avviato la realizzazione di una tettoia di legno in aderenza

all'edificio, senza il rispetto delle distanze minime previste dalla

legge - il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, ha

sollevato, con ordinanza emessa il 4 settembre 1998, questione di

legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 24

della Costituzione - dell'art. 907 del codice civile, nella parte in

cui preclude al giudice "ogni bilanciamento tra l'obiettiva funzione

di tutela della riservatezza della costruzione e la difesa della

veduta spettante al proprietario limitrofo".

Il rimettente deduce l'irrazionalità di una disciplina che,

introdotta dal codice civile del 1865 quale limitazione del diritto

di proprietà a tutela dei rapporti di vicinato, non tiene conto

dell'esigenza di tutela della riservatezza nell'a'mbito

dell'abitazione e delle sue pertinenze, quando si tratti, come nella

specie, di costruzioni aventi la funzione di riparare dagli sguardi

di chi si trovi sul balcone soprastante. A suo giudizio, la norma

denunciata sacrificherebbe in modo definitivo il diritto fondamentale

alla riservatezza, senza consentire (in violazione del diritto di

difesa), previa una valutazione comparativa degli interessi, la

"compressione" del diritto alla veduta. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 907 del codice civile,

nella parte in cui preclude al giudice "ogni bilanciamento tra

l'obiettiva funzione di tutela della riservatezza della costruzione e

la difesa della veduta spettante al proprietario limitrofo".

Secondo il rimettente, la norma impugnata si pone in contrasto: a)

con l'art. 3 Cost., per irrazionalità, non tenendo conto

dell'esigenza di tutela della riservatezza nell'àmbito

dell'abitazione e delle sue pertinenze; b) con l'art. 2 Cost., per il

sacrificio del diritto fondamentale alla riservatezza della persona,

rispetto al diritto di veduta; c) con l'art. 24 Cost., per la

conseguente violazione del diritto di difesa del convenuto, cui viene

inibito di opporre al diritto dominicale di controparte il proprio

diritto alla riservatezza.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - La ratio sottesa alla vigente normativa codicistica

sull'apertura e la tutela delle vedute è mutuata dal codice civile

del 1865, che - ribadendo il nesso di necessaria complementarità tra

la c.d. servitus ne luminibus officiatur e il diritto di veduta,

senza inoltre distinguere tra i diversi modi d'acquisto di tale

diritto - aveva predeterminato un contemperamento legale tra gli

interessi confliggenti dei proprietari di fondi contigui, nel quadro

d'un armonico assetto dei rapporti di vicinato. Il legislatore ha

tenuto presente che il conflitto si pone essenzialmente tra

l'interesse del proprietario del muro di ricevere luce, aria e

amenità all'interno della sua costruzione, anche mediante la

possibilità di spaziare con lo sguardo al di fuori di questa, e

l'interesse del vicino di impedire che l'esercizio delle facoltà

altrui incida sull'esclusività del suo dominio cagionando la lesione

o la messa in pericolo della sua sfera di sicurezza e riservatezza.

La normativa (che comunque, per diritto vivente, fa salva una diversa

regolamentazione pattizia) compone appunto il contrasto immanente

alle reciproche interferenze che derivano dall'uso normale di beni

immobili contigui appartenenti a soggetti diversi: conformando il

diritto di proprietà in modo da tutelare gli interessi contrapposti.

Infatti, da un lato, si impone a ciascun proprietario di rispettare

una determinata distanza per aprire vedute dirette, laterali o

oblique verso il fondo confinante (artt. 905 e 906), così garantendo

il vicino da sguardi indiscreti; dall'altro lato, si stabilisce che,

una volta acquisito il diritto alla veduta, la fruizione di esso non

può essere neutralizzata unilateralmente dal confinante, al quale

viene inibito di costruire a una distanza tale da impedire

l'esercizio della veduta stessa (art. 907).

La priorità dell'acquisto del diritto di veduta giustifica,

all'evidenza, la corrispondente compressione dell'altrui diritto alla

riservatezza. Compressione che, del resto, può considerarsi

intrinseca a quel diritto, regolato da una normativa (appunto i

citati artt. 905 e 906) di cui il successivo art. 907 non è che lo

sviluppo logico-giuridico.

Né appare irragionevole che a codesto contemperamento si sia

provveduto attraverso la fissazione di misure rigidamente oggettive

delle distanze minime, così prescindendo dalle particolarità del

caso di specie e, quindi, non rimettendosi alla valutazione in

concreto del giudice. La necessità di prevenire un contenzioso

dalle imprevedibili dimensioni tra soggetti confinanti offre,

infatti, adeguata ragione d'una consimile scelta di politica

legislativa, ispirata al criterio dell'uso normale della proprietà

nel rispetto dei diritti fondamentali, i cui modi e limiti - come

questa Corte ha più volte precisato - spetta al legislatore

individuare, restando poi affidato alla sua stessa discrezionalità

valutare se rimettere alla intermediazione del giudice la soluzione

caso per caso dei relativi conflitti.

2.2. - La denunciata disposizione, dunque, va letta non

isolatamente ma nel contesto del sistema legale di regolamentazione

dei suindicati contrapposti interessi, finalizzato a consentire -

attraverso la previsione di reciproche limitazioni - il tendenziale

massimo sfruttamento possibile delle rispettive proprietà e delle

connesse facoltà. In tal modo, risulta anche palese che la tutela

della riservatezza, la quale è qui da intendere in senso obiettivo,

trova già un suo particolare rilievo nell'operato bilanciamento con

l'interesse alla salvaguardia del diritto di veduta, il cui contenuto

ha innegabilmente un suo valore sociale poiché luce e aria

assicurano l'igiene degli edifici soddisfacendo bisogni elementari di

chi li abita.

2.3. - Ne consegue che non è ravvisabile la prospettata

violazione, né dell'art. 2, né dell'art. 3 Cost.

Quanto poi all'art. 24 Cost., trattasi di parametro evocato in modo

non pertinente, poiché esso attiene all'àmbito delle garanzie

processuali della parte e non già al diverso atteggiarsi della

disciplina dei rapporti sostanziali (v., proprio con riguardo alla

materia delle distanze nelle costruzioni, sentenza n. 120 del 1996 e

ordinanza n. 205 del 1988).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 907 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.

2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Ancona, sezione

distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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