Codice civile

Art. 908 c.c. — Scarico delle acque piovane

[1]Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non puo' farle cadere nel fondo del vicino.

[2]Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinche' le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'ultima sezione del capo relativo alla proprietà fondiaria si contiene la disciplina della materia delle acque. Insieme con norme di nuova formulazione ho in questa sezione inserito, con opportune modificazioni, alcune norme che, collocandole impropriamente in una sezione dedicata alle servitù stabilite dalla legge, il codice del 1865 (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 428

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art908 · fonte del testo

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