Art. 905 c.c. — Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi

[1]Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e' la distanza di un metro e mezzo.

[2]Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e' la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere.

[3]Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e' una via pubblica.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 905 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 16011/2026

    25 maggio 2026

    Il diritto di panorama rileva solo nei confronti di una servitus altius non tollendi e non può ostacolare il diritto del vicino di chiedere la regolarizzazione di una veduta o di una luce, ai sensi dell'art. 905 o 902 c.c., in mancanza di un titolo all'uopo idoneo.

    Art. 905 c.c. · Art. 902 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 108 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14308/2026

    14 maggio 2026

    In tema di luci e vedute, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice di merito che, adito allo scopo di sentir dichiarare l'illegittimità di alcune vedute aperte in una costruzione eretta in sopraelevazione, ne abbia imposto, invece, la regolarizzazione come luci, poiché diversi sono sia i presupposti per l'una e l'altra disciplina - riguardando l'art. 905 c.c. le aperture, che consentono di inspicere e di prospicere, cioè di vedere ed affacciarsi verso il fondo del vicino, mentre gli artt. 901 e 902 c.c. il diritto di praticare aperture in direzione di quello per attingere luce ed aria - sia i rimedi, poiché l'inosservanza delle distanze, dettate dall'art. 905 c.c., può essere eliminata soltanto dall'arretramento o chiusura delle vedute, mentre le prescrizioni sulle luci possono farsi rispettare attraverso la loro semplice regolarizzazione.

    Art. 905 c.c. · Art. 900 c.c. · Art. 901 c.c. · Art. 902 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 87 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Meno sensibili sono le innovazioni introdotte in tema di vedute o prospetti. Si è lasciata immutata la distanza di un metro e mezzo per le vedute dirette, precisando, tuttavia, che la distanza va osservata anche per le terrazze, per i lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino (art. 905). Per le vedute laterali od oblique, invece, soppressa l'inopportuna eccezione contenuta nel secondo comma dell'art. 588 del codice del 1865, la distanza è stata elevata a settantacinque centimetri (art. 906), sembrando insufficiente la distanza di mezzo metro stabilita dal codice anteriore. Si è inoltre precisato (art. 907) che, quando si è acquistato il diritto di avere una veduta diretta verso il fondo del vicino, il proprietario di questo deve osservare, nel fabbricare, la distanza di tre metri non soltanto di fronte, ma anche al di sotto della finestra; se poi questa forma nello stesso tempo veduta obliqua, deve altresì osservare la distanza di tre metri dai lati di essa. Delle acque.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 427

  • Nell'ultima sezione del capo relativo alla proprietà fondiaria si contiene la disciplina della materia delle acque. Insieme con norme di nuova formulazione ho in questa sezione inserito, con opportune modificazioni, alcune norme che, collocandole impropriamente in una sezione dedicata alle servitù stabilite dalla legge, il codice del 1865 (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 428

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art905 · fonte del testo

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