Giudice di pace, le nuove competenze civili slittano al 31 ottobre 2027
Il 31 ottobre 2026 non entra in vigore nulla: il decreto-legge n. 100 del 2026 ha rinviato di un altro anno l'art. 27 del d.lgs. 116/2017, che porta al giudice di pace nuove materie dell'art. 7 c.p.c. e compiti sui sigilli.
· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura
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Il passaggio di nuove cause civili al giudice di pace, atteso per il 31 ottobre 2026, slitta di un anno. La data era stata fissata dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, per l'entrata in vigore dell'art. 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che amplia la competenza civile del giudice di pace. Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, l'ha spostata ancora: con l'art. 5, comma 1, lettera b), ha sostituito nell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 116/2017 le parole «31 ottobre 2026» con «31 ottobre 2027».
Non è il primo rinvio: nel testo del 2017 la data era, per quasi tutte le norme, il 31 ottobre 2021, poi spostata al 31 ottobre 2025.
Che cosa vale oggi
Fino al 31 ottobre 2027 le modifiche dell'art. 27 non si applicano. Per l'art. 7 c.p.c. restano:
- la competenza per le cause relative a beni mobili fino a 10.000 euro e per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti fino a 25.000 euro;
- la competenza «qualunque ne sia il valore» per apposizione di termini e distanze di alberi e siepi, misura e modalità d'uso dei servizi di condominio, immissioni tra proprietari o detentori di abitazioni, interessi e accessori per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Il testo coordinato del codice riporta già le nuove formule, con note sulla data di entrata in vigore: vanno lette alla luce del rinvio.
Che cosa cambierà dal 31 ottobre 2027
Il giudice di pace sarà competente, qualunque sia il valore, per:
- apposizione di termini e cause in materia di condominio negli edifici, come definite dall'art. 71-quater delle disposizioni di attuazione del codice civile;
- piantagioni e scavi, muri, fossi e siepi tra i fondi e le altre materie della sezione del codice civile sulle distanze, escluse le distanze nelle costruzioni;
- luci e vedute, escluse le distanze degli artt. 905, 906 e 907 c.c.;
- stillicidio e acque, occupazione e invenzione, specificazione, unione e commistione, enfiteusi, esercizio delle servitù prediali;
- impugnazione del regolamento e delle deliberazioni della comunione (artt. 1107 e 1109 c.c.) e diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa.
Un nuovo quarto comma gli affiderà, fino a 30.000 euro, le cause su usucapione di immobili e diritti reali immobiliari, riordinamento della proprietà rurale, accessione e superficie. Se una di queste cause, o una di quelle dei numeri da 3-ter a 3-undecies, è proposta contro la stessa parte insieme a una causa di competenza del tribunale, andranno entrambe al tribunale.
I limiti di valore
L'art. 27 sostituisce nell'art. 7 «cinquemila» con «trentamila» e «ventimila» con «cinquantamila». Quelle parole però non ci sono più: l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 le ha già cambiate in «diecimila» e «venticinquemila». I testi non dicono come le due modifiche si coordineranno; il testo coordinato del codice indica tuttora 10.000 e 25.000 euro.
Sigilli: artt. 764 e 765
Cambiano anche le regole sui sigilli:
- art. 764 c.p.c.: l'opposizione alla rimozione si proporrà con ricorso «al giudice di pace» anziché «al giudice»;
- art. 765 c.p.c.: quando non serve l'inventario, la rimozione spetterà al cancelliere del giudice di pace anziché a quello del tribunale, e sparirà il periodo che, nei comuni senza tribunale, la affidava al cancelliere del conciliatore.
L'art. 27 modifica anche gli artt. 763 e 769 c.p.c. e introduce l'art. 15-bis, che affida al giudice di pace l'espropriazione forzata di cose mobili: stessa decorrenza, anche se il testo coordinato li riporta già.
Norme e fonti
Norme citate
- Art. 905 · Codice civileDistanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
- Art. 906 · Codice civileDistanza per l'apertura di vedute laterali od oblique
- Art. 907 · Codice civileDistanza delle costruzioni dalle vedute
- Art. 1107 · Codice civileImpugnazione del regolamento
- Art. 1109 · Codice civileImpugnazione delle deliberazioni
- Art. 763 · Codice di procedura civileProvvedimento di rimozione
- Art. 769 · Codice di procedura civileIstanza
Fonti
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 32
- Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 27
- Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, art. 5, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145
- Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, art. 6, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3



