Art. 679 c.c. — Revocabilità del testamento
Non si puo' in alcun modo rinunziare alla facolta' di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Non si puo' in alcun modo rinunziare alla facolta' di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
che regola l'ipotesi della mancanza di accrescimento -, voluto chiarire principalmente che, se una disposizione testamentaria è risolta per inadempimento dell'onere, questo grava sugli eredi legittimi o sull'onerato, salvo che si tratti di onere di carattere personale. Della revocazione delle disposizioni testamentarie.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 677
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art679 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.