Codice civile

Art. 586 c.c. — Acquisto dei beni da parte dello Stato

[1]In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia.

[2]Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 76/1977

    Questione infondata
    12 maggio 1977

    Il vincolo di parentela naturale, che acquista valore giuridico solo se riconosciuto o dichiarato, opera in modo ristretto in quanto lega soltanto fra di loro figlio naturale e genitore naturale e non ha valore estensivo oltre il rapporto che unisce vicendevolmente ascendenti e discendenti, al quale unicamente si riferisce il precetto di cui all'art. 30 della Costituzione. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 570 (che riguarda la successione dei fratelli e sorelle del de cuius, ma la parentela collaterale da cui si fa discendere il diritto a succedere, fra tali soggetti, deve essere legittima e non naturale) e 586 (il quale stabilisce che in mancanza di altri successibili, tra cui, dalle disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non è compreso il fratello naturale del de cuius, l'eredità è devoluta allo Stato) cod. civ., sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 30, Cost. - sotto il profilo che al figlio naturale si sarebbe dovuto riconoscere il diritto di succedere al proprio fratello o sorella, così come previsto per il figlio legittimo, e del grave ed irrazionale trattamento sfavorevole che sarebbe stato recato al fratello naturale perché non compreso tra i successibili in mancanza dei quali l'eredità è devoluta allo Stato. Cfr.: sentt. nn. 79 del 1969 e 50 del 1973.

    Art. 570 c.c. · Art. 586 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Erano stati proposti in relazione ai due articoli del progetto definitivo (128 e 129) che formavano questo capo, alcuni emendamenti dei quali si è potuto tenere un conto relativo, data la trasformazione della natura giuridica dell'istituto alla quale dianzi si è accennato. D'altro lato, in relazione a siffatta trasformazione si è dovuto notevolmente modificare il contenuto delle disposizioni ricordate. Così ho messo in evidenza che lo Stato è l'ultimo successibile ex lege e che la successione dello Stato ha caratteristiche anomale rappresentate principalmente dalla non necessità di un'accettazione per l'acquisto dei beni, dall'impossibilità giuridica di una rinunzia da parte dello Stato (dato che altrimenti i beni ereditari potrebbero diventare res nullius), dalla responsabilità intra vires dello Stato, indipendentemente dal beneficio d'inventario. Delle successioni testamentarie. DISPOSIZIONI GENERALI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 284

  • Ampie discussioni ha suscitate la definizione del testamento, contenuta nell'art. 130 del progetto definitivo. Ha incontrato favore il principio che nel testamento possano essere contenute disposizioni di carattere giuridico non aventi natura patrimoniale e che esse abbiano efficacia anche in mancanza di quelle di contenuto patrimoniale. Senonchè la formula del progetto ministeriale non è stata ritenuta soddisfacente, sia perchè le disposizioni non patrimoniali, considerate distintamente dalle patrimoniali, assumerebbero rispetto a queste ultime una posizione sussidiaria, sia perchè sussisterebbe una certa contraddizione tra la prima parte del testo. In cui si pone come carattere essenziale del testamento il contenuto patrimoniale, e la seconda parte, che ammette la figura del testamento anche se manca il contenuto patrimoniale. È stata pertanto proposta una disposizione che definisca il testamento come l'atto col quale taluno dichiari la sua volontà, da valere dopo la morte, mediante disposizioni di carattere giuridico, abbiano o no contenuto patrimoniale. L'attento riesame della questione mi ha indotto a conservare il criterio del progetto definitivo. Non mi è sembrato indifferente riconoscere la natura di testamento a un atto che non contenga disposizioni patrimoniali. Il testamento, nella sua nozione tradizionale e nella sua funzione pratica, è l'atto con cui si provvede alla destinazione dei beni post mortem. Esso può contenere disposizioni non patrimoniali, ma ciò indubbiamente costituisce una mera accidentalità, a prescindere dal fatto che sono poche le dichiarazioni di volontà non patrimoniali che la legge consente siano contenute nel testamento. La diversa importanza delle due specie di disposizioni non è priva di conseguenze giuridiche, poichè diverso è il regime a cui sono sottoposte le disposizioni patrimoniali rispetto a quelle non patrimoniali. Per le prime si applica tutta la disciplina del testamento e dal lato formale e dal lato sostanziale; per le seconde, invece, si esige bensì la forma testamentaria, ma, in quanto alla loro intrinseca validità ed efficacia, devono osservarsi le norme sostanziali proprie dei singoli negozi, le quali possono divergere da quelle dettate dalla legge per disciplinare il contenuto patrimoniale del testamento. Pertanto, porre sullo stesso piano le due specie di disposizioni oscurerebbe questa diversità di regime giuridico, che occorre invece mettere in evidenza. Per evitare tuttavia l'apparente contraddizione tra il primo e il secondo comma, ho ritenuto opportuno di modificare quest'ultimo in modo che ne emerga chiaro il concetto, già, del resto, insito alla precedente formulazione, che in mancanza di disposizioni patrimoniali si può parlare di atto rivestito delle forme testamentarie, ma non di testamento.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 285

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art586 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari