Art. 565 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1979 al 19 aprile 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Categorie dei successibili.
[2]Nella successione legittima l'eredita' si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. 48a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
48aLa Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno-4 luglio 1979, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 11/7/1979, n. 189), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione".
Testo in vigore dal 12 luglio 1979 al 19 aprile 1990
