L'individuazione degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento è espressione di scelte di politica legislativa sindacabili da questa Corte solo per violazioni del dettato costituzionale che, nella specie, non si riscontrano. Va, infatti, osservato che: a) la situazione esistente tra le persone tra le quali esiste un rapporto di semplice consanguineità non è assimilabile - in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione - alla situazione in cui si trovano soggetti legati anche dal vincolo di vera e propria parentela; b) dall'art. 30 della Costituzione non discende in maniera costituzionalmente necessitata la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi, in quanto i rapporti tra la prole naturale e i parenti del genitore che ha provveduto al riconoscimento (o nei cui confronti la paternità o la maternità sia stata giudizialmente accertata) sono estranei all'ambito di operatività dell'invocato parametro costituzionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati all'eredità all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto e fino al sesto. - V. sentenze nn. 76/1977, 55/1979, 184/1990, 377/1994 e ordinanza n. 363/1988 nelle quali, in riferimento a diverse situazioni, è stato sottoposto all'attenzione della Corte il problema della possibilità di ampliare le categorie dei successibili 'ex legè. L.T.
Art. 565 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.