Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1979 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 578

del codice civile, promossi con ordinanze emesse il 9 ottobre 1974

dalla Corte d'appello de L'Aquila, nei procedimenti civili vertenti

tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e Cipriani Avolio

Domenichina, iscritte ai nn. 584 e 585 del registro ordinanze 1975 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11

febbraio 1976.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e l'atto di costituzione dell'Amministrazione delle finanze;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti

per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione

delle finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso dei giudizi civili pendenti tra l'Amministrazione delle

finanze dello Stato e Cipriani Avolio Domenichina, la Corte d'appello

de L'Aquila, con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 9

ottobre 1974, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 565 e 578 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 30, terzo

comma, della Costituzione.

La controversia nel corso della quale è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale concerneva il diritto di

succedere mortis causa di un figlio naturale nei confronti di altro

figlio naturale, entrambi procreati e riconosciuti dalla stessa madre:

in assenza di altri chiamati all'eredità (eredi legittimi, coniuge),

il patrimonio del de cuius (non assumendo il fratello naturale, alla

stregua della disciplina vigente, la qualità di successibile ex lege)

avrebbe dovuto essere devoluto allo Stato ai sensi dell'art. 586 cod.

civ.

Il giudice a quo, pertanto, rilevava un evidente contrasto

dell'art. 565 cod. civ., nella parte in cui tale norma non include

espressamente il fratello naturale riconosciuto tra i parenti naturali

chiamati alla successione e dell'art. 578 cod. civ. che, per l'ipotesi

della mancanza di prole e del coniuge del figlio naturale, devolve

l'eredità dello stesso unicamente al genitore e non pure al fratello

naturale riconosciuto, con le indicate norme costituzionali.

Invero, l'art. 30, terzo comma, della Costituzione (il richiamo

all'art. 3 appare sostanzialmente assorbito, nel testo dell'ordinanza,

nel seno dell'art. 30, terzo comma), diretto ad assicurare la tutela

giuridica e morale dei figli nati fuori del matrimonio, compatibilmente

con i diritti della famiglia legittima, consentirebbe - tenuto conto

della diversa realtà sociale nella quale esso si inquadra e della

elaborazione della giurisprudenza costituzionale, volta a riconoscere

posizioni più favorevoli alla filiazione naturale - una dilatazione

del contenuto precettivo dello stato di figlio illegittimo, tale da

ricomprendere, oltre che le situazioni soggettive riferite

all'ascendente, tutti i possibili diritti che entrano a far parte della

condizione del soggetto che non appartiene alla famiglia legittima.

Diverrebbero in tal modo costituzionalmente emergenti situazioni

che non concernono solo la parentela in via diretta (quella tra

genitore e figlio), l'unica ritenuta rilevante, nel sistema della legge

ordinaria, anche sul piano naturale, e conseguentemente non potrebbero

considerarsi estranee al precetto costituzionale situazioni riferite

alla parentela naturale collaterale.

Collocata la disposizione in siffatta più ampia prospettazione -

osserva il giudice a quo - troverebbe spazio la tesi secondo cui il

diritto successorio del figlio naturale spetterebbe anche nei

confronti del fratello naturale, purché entrambi siano stati procreati

e riconosciuti dalla stessa madre.

Il rilievo dell'indicata norma costituzionale non resterebbe,

peraltro, limitato, nel caso di specie, dalla compatibilità delle

attribuzioni dei figli nati fuori del matrimonio con i diritti della

famiglia legittima, unico successibile ex lege essendo - nella

controversia oggetto del presente giudizio - lo Stato.

Una diversa soluzione, proprio in forza dell'operatività dell'art.

586 cod. civ., apparirebbe contrastante con la Carta costituzionale

"per l'essenziale rilievo che i soggetti procreati fuori del

matrimonio (e massimamente i figli naturali riconosciuti nei rapporti

tra di loro) resterebbero privi della prevista protezione".

D'altro canto, lo stesso codice civile, sia pure ad altri fini, dà

espresso rilievo (art. 87) alla parentela naturale collaterale,

rilievo che è assolutamente assente nell'ambito del diritto

successorio che pure appare direttamente fondato sul vincolo affettivo:

la mancata previsione della devoluzione dell'eredità al fratello

naturale si risolverebbe quindi in una mortificazione della condizione

personale del figlio nato fuori del matrimonio, massimamente nei casi

in cui non esista una parentela legittima.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri e si è

costituita l'Amministrazione delle finanze a mezzo dell'Avvocatura

dello Stato.

Premesso che l'art. 30 della Costituzione costituisce una sorta di

specificazione del principio di eguaglianza, l'Avvocatura ha dedotto

che la tutela giuridica e sociale assicurata dal terzo comma di tale

disposizione ai figli nati fuori del matrimonio riguarda soltanto i

loro diritti nei confronti dei genitori naturali e non anche quelli

con i collaterali di cui non vi è traccia nella Costituzione.

La parte privata non si è costituita.

Con la memoria depositata in cancelleria in data 8 marzo 1978

l'Avvocatura, nel ribadire quanto esposto nell'atto d'intervento, ha

dedotto che la questione era stata già nel frattempo risolta da

questa Corte con la sentenza n. 76 del 1977 che - nello stabilire

l'irrilevanza della parentela naturale, anche alla stregua del nuovo

diritto di famiglia - aveva ritenuto infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 570 e 586 cod. civ. in

relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione sollevata dal tribunale

di Catanzaro con ordinanza in data 12 dicembre 1973. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze sollevano identiche questioni ed i relativi

giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice a quo ha denunciato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 565 cod. civ., nel testo non riformato dalla legge 151/1975

(la successione di cui si controverte risulta aperta, infatti, sotto

il vigore del preesistente diritto di famiglia): tale norma, escludendo

dalla successione il fratello naturale riconosciuto, contrasterebbe

con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Ha altresì dedotto che una analoga violazione dei citati principi

costituzionali sarebbe contenuta nell'art. 578 cod. civ. nella parte

in cui non comprende tra i chiamati alla successione legittima del

figlio naturale, nei casi di mancanza di discendenti e del coniuge di

costui, il fratello naturale riconosciuto; e ciò sia nel caso in cui

non concorrano alla successione altri parenti, sia nell'ipotesi in cui

concorra il genitore naturale: purché i figli siano stati entrambi

procreati dalla stessa persona.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 578

cod. civ. è inammissibile per difetto di rilevanza, apparendo

sfornita del necessario carattere di pregiudizionalità rispetto alla

definizione del giudizio a quo.

La disposizione impugnata disciplina, infatti, la successione dei

genitori al figlio naturale; nel giudizio in cui è stata sollevata la

questione di legittimità costituzionale, invece, nessun soggetto

appartenente alla famiglia legittima risulta chiamato alla eredità,

unico successibile ex lege essendo - alla stregua della normativa

vigente - lo Stato.

4. - Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 565 cod. civ. In assenza di membri della famiglia chiamati

alla eredità, infatti, l'esclusione del diritto alla successione del

fratello (o della sorella) naturale del de cuius - purché la

filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata - contrasta tanto con

l'art. 30 terzo comma che con l'art. 3 della Costituzione.

La Corte non ignora che, con la sentenza 76/77, sia pure con

riferimento a diverse disposizioni del codice civile (gli artt. 570 e

586), ebbe a dichiarare la non fondatezza della medesima questione. Un

tale indirizzo deve essere tuttavia oggetto di meditata revisione al

fine di armonizzare la soluzione del caso in esame ai principi

affermati nella materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

È noto come, sin dalla sentenza 7/63, la Corte ebbe a giudicare

l'art. 30, terzo comma, della Costituzione come norma ispiratrice di

un orientamento legislativo a favore della filiazione illegittima,

inteso appunto ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente

deteriori dei figli illegittimi, compatibilmente tuttavia con i

diritti della famiglia legittima.

Tale enunciazione trovò poi una conseguente applicazione nella

sentenza 79/69 la quale affermò il principio che, nel nostro

ordinamento, non è assicurata al figlio nato fuori del matrimonio

(purché riconosciuto o dichiarato) una generica difesa, sibbene "ogni

tutela giuridica e sociale: il che non può intendersi altrimenti che

come tutela adeguata alla posizione di figlio, vale a dire (sempre che

non vi siano membri della famiglia legittima) simile a quella che

l'ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi: in ogni

campo, compreso, evidentemente, quello della successione ereditaria,

dato che, rispetto ad essa, lo status di figlio (legittimo o naturale)

ha, secondo i principi, rilevanza precisa".

E proprio con riguardo alla successione mortis causa, la Corte,

muovendo dalla premessa che non potesse attribuirsi, in linea di

principio, alla disciplina enunciata nell'art. 258 cod. civ., secondo

cui "il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei

genitori da cui fu fatto" valore assoluto e che non dovesse quindi

escludersi ogni rapporto civile tra figlio e parente del proprio

genitore naturale (come è dimostrato dalle disposizioni degli artt.

87, nn. 1, 2 e 3 e penultimo comma, 435, terzo comma, 577 cod. civ.)

giustificò la successione legittima del figlio naturale rispetto a

soggetti diversi dal proprio genitore. Tale tendenza venne tenuta

ferma dalla Corte con le sentenze 50/73 e 82/74 che dichiararono,

rispettivamente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 539, nella

parte in cui riservava ai figli naturali, quando la filiazione fosse

stata riconosciuta o dichiarata, in mancanza di figli legittimi o del

coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi

lasciava un solo figlio naturale o la metà ai figli naturali se

fossero più, e dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, in

mancanza di figli legittimi e del coniuge e del genitore, ammetteva un

concorso tra i figli riconosciuti e dichiarati e gli ascendenti del

genitore.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 565

cod. civ. consegue appunto alla applicazione di tale linea

interpretativa.

Ed invero una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del

matrimonio in tanto può trovare una sua giustificazione

costituzionale in quanto tale condizione venga a confliggere con i

diritti dei membri della famiglia legittima. Ove - come nella specie -

tale situazione di conflittualità non possa ipotizzarsi, per essere

lo Stato unico chiamato alla successione, la posizione del figlio

naturale viene assimilata a quella del discendente legittimo (sentenza

79/69).

In assenza quindi di membri della famiglia legittima, trova

giustificazione la successione tra fratelli (o sorelle) naturali nei

casi in cui non vi siano altri successibili ex lege, ad eccezione

dello Stato.

E- chiaro, inoltre, che la devoluzione della eredità allo Stato,

operante, ai sensi dell'art. 586 cod. civ., nella assenza di altri

successibili, è motivata, tra l'altro, da ragioni di ordine generale,

per la necessità di impedire che i beni restino in stato di abbandono:

il che non ha modo di verificarsi tutte le volte in cui esistano

soggetti legati al de cuius da vincoli di sangue.

5. - L'art. 565 cod. civ. contrasta anche con l'art. 3 della

Costituzione. Ed infatti, una volta ritenuto che la posizione

giuridica del figlio nato fuori del matrimonio - ove non sussistano

diritti dei membri della famiglia legittima da tutelare - è analoga a

quella dei figli legittimi, appare contrastante con il principio di

eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che

escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai

propri fratelli (o sorelle) naturali, stabilendo conseguentemente per

essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri successibili

ex lege.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. civ.;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ.

nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla

successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima

dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o

dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA- GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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