Corte costituzionale

Sentenza n. 310/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Luigi Mengoni

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 565, 582 e

540 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988

dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Micarelli

Matilde e Rastelli Rita ed altri, iscritta al n. 783 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 1, prima serie speciale dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un duplice giudizio di petizione dell'eredità,

da una parte promosso da Matilda Micarelli contro gli eredi legittimi

di Giuseppe La Leta, morto intestato senza lasciare prole, per

sentire dichiarare il proprio diritto - fondato sulla convivenza more

uxorio col de cuius protratta fino al momento della morte - di

concorrere alla successione con gli stessi diritti attribuiti dalla

legge al coniuge superstite, dall'altra instaurato in via

riconvenzionale dai convenuti contro l'attrice, in qualità di

detentore senza titolo di un bene ereditario, per sentirla condannare

a restituire l'appartamento, di proprietà del defunto, nel quale la

convivenza si era svolta, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21

marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 2 dicembre 1988), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 582 e 540

cod. civ.

Per pretesa violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Ad avviso del giudice remittente le prime due norme, nella parte

in cui non equiparano, ai fini della successione legittima, il

convivente al coniuge, sono in contrasto col principio di eguaglianza

"o, quanto meno, con l'art. 2 Cost., non potendosi negare, allo

stato, alla convivenza more uxorio natura di una formazione sociale

meritevole di riconoscimento e tutela".

La questione di legittimità della terza norma viene sollevata

d'ufficio in relazione alla domanda riconvenzionale di rivendica

dell'appartamento occupato dall'attrice. L'art. 540 è ritenuto

contrastante con i suddetti parametri "nella parte in cui non prevede

il convivente tra i componenti della famiglia aventi diritto di

abitazione sull'alloggio comune".

La complessa questione è giudicata non manifestamente infondata

"tenuto conto che l'art. 29 Cost. (che pone innanzitutto l'accento

sulla qualità di società "naturale" e quindi pregiuridico della

famiglia) non sembra escludere modelli di comunione spirituale e

materiale non fondati sull'istituto del matrimonio", e tenuto conto

altresì degli indici positivi di rilevanza giuridica delle

convivenze di fatto quando siano "caratterizzate da un grado

accertato di stabilità". Infine la censura rivolta all'art. 540 cod.

civ. di non riconoscere il diritto all'abitazione anche al convivente

viene coonestata con un richiamo alla sentenza n. 404 del 1988 di

questa Corte.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata, in quanto tende a una modificazione del diritto

successorio che solo il legislatore ha il potere di disporre. Considerato in diritto

1. - Sebbene accomuni le tre norme impugnate in un'unica questione

di legittimità costituzionale, in realtà il giudice a quo solleva

due questioni distinte: la prima, in linea principale, impugna gli

artt. 565 e 582 cod. civ. nella parte in cui non includono tra i

successibili ab intestato, parificandolo al coniuge, il convivente

more uxorio; la seconda, in linea subordinata, impugna l'art. 540,

secondo comma, in quanto non riserva al convivente, anche se escluso

dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di

abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, se di

proprietà del defunto o comune.

Entrambe le questioni sono prospettate con riferimento agli artt.

2 e 3 della Costituzione.

2. - La prima questione non è fondata.

Sotto il profilo del principio di eguaglianza la pretesa

violazione dell'art. 3 è contraddetta dal rilievo, ripetutamente

espresso da questa Corte, che "la situazione del convivente more

uxorio è nettamente diversa da quella del coniuge" (sentenze n. 45

del 1980, n. 404 del 1988). È vero che l'art. 29 Cost. non nega

dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla

struttura giuridica del matrimonio, ma è altrettanto vero che

riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione

"dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e

corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal

matrimonio".

Lo stesso giudice remittente, là dove fa "salve eventuali, future

differenziazioni riservate al legislatore", ammette in definitiva che

l'art. 3 non può essere invocato nella sua portata eguagliatrice. Ma

le norme in esame non meritano censura neppure sotto il profilo del

principio di razionalità. Il riconoscimento della convivenza more

uxorio come titolo di vocazione legittima all'eredità, da un lato,

contrasterebbe con le ragioni del diritto successorio, il quale esige

che le categorie dei successibili siano individuate in base a

rapporti giuridici certi e incontestabili (quali i rapporti di

coniugio, di parentela legittima, di adozione, di filiazione naturale

riconosciuta o dichiarata), dall'altro, per le conseguenze che

comporterebbe nei rapporti tra i due partners (non solo

l'obbligazione alimentare, ma anche qualcosa di simile all'obbligo di

fedeltà), contraddirebbe alla stessa natura della convivenza, che è

un rapporto di fatto per definizione rifuggente da qualificazioni

giuridiche di diritti e obblighi reciproci.

Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni

sociali in cui si sviluppa la persona umana. Ammesso, come pure

questa Corte ha ritenuto (sent. n. 237 del 1986), che l'art. 2 Cost.

sia riferibile "anche alle convivenze di fatto, purché

caratterizzate da un grado accertato di stabilità", ciò non implica

la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis

causa, il quale certo non appartiene ai diritti inviolabili

dell'uomo, i soli presidiati dall'art. 2.

In ordine alla famiglia naturale la discrezionalità lasciata al

legislatore ordinario dall'art. 42, quarto comma, Cost. per la

determinazione delle categorie dei successibili incontra soltanto il

vincolo derivante dalla direttiva di equiparazione dei figli naturali

ai figli legittimi nei rapporti con i genitori che li hanno

riconosciuti o nei confronti dei quali la filiazione è stata

dichiarata, sancita dall'art. 30, terzo comma.

3. - La seconda questione è inammissibile.

Il giudice a quo non ha considerato che i diritti di abitazione

sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la

corredano, attribuiti al coniuge dall'art. 540, secondo comma, cod.

civ., sono oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata

alla vocazione (a titolo universale) a una quota di eredità, cioè

presuppongono nel legatario la qualità di legittimario al quale la

legge riserva una quota di eredità. Tale collegamento, per cui i

detti diritti formano un'appendice della legittima in quota, si

spiega sul riflesso che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo

comma, non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve

protezione solo in via indiretta ed eventuale), ma sono altri

interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in

connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la

conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento

del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols

goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra

l'altro, dell'art. 1022 cod. civ., che regola l'ampiezza del diritto

di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore.

Pertanto il giudice remittente non chiede alla Corte semplicemente

di inserire il convivente more uxorio nella previsione dell'art. 540,

secondo comma, ammettendo anche questa forma del rapporto di coppia

quale possibile referente della nozione di "casa adibita a residenza

familiare", bensì sollecita l'introduzione nell'ordinamento della

legittima di una nuova fattispecie strutturalmente e funzionalmente

diversa da quella portata a modello: strutturalmente, perché il

diritto di abitazione sarebbe attribuito al convivente

indipendentemente dalla qualità di chiamato all'eredità;

funzionalmente, perché, secondo la prospettazione dell'ordinanza di

rimessione, il diritto di abitazione sarebbe qui destinato a tutelare

direttamente e specificamente l'interesse alla conservazione

dell'alloggio.

Una siffatta innovazione nel sistema normativo esula dai poteri

della Corte. Spetta al legislatore valutare il grado di meritevolezza

di tutela dell'interesse all'abitazione nell'ipotesi in esame, e

quindi decidere tra le due forme di tutela possibili, quella -

gravemente limitatrice del diritto di proprietà degli eredi - del

diritto (reale) di abitazione, ovvero, in assenza di una disposizione

testamentaria più favorevole del de cuius, quella più moderata di

un diritto personale di godimento temporalmente limitato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 565 e 582 del codice civiile, sollevata, in riferimento

agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 540, secondo comma, del codice civile, sollevata, in

riferimento ai citati articoli della Costituzione, dal detto

Tribunale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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