Corte costituzionale

Sentenza n. 184/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice

civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151

("Riforma del diritto di famiglia"), promosso con ordinanza emessa il

23 giugno 1989 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile

vertente tra Rungger Mathilde ed altra e l'Amministrazione delle

Finanze, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento di reclamo, promosso da Mathilde

e Maria Rungger ai sensi dell'art. 23 del r.d. 28 marzo 1929, n. 499,

modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, contro il decreto del

Pretore di Brunico che aveva respinto la domanda di certificazione

della qualità di eredi del loro fratello naturale Francesco Rungger,

deceduto il 19 marzo 1985 senza lasciare prole, né coniuge, né

ascendenti, né parenti legittimi entro il sesto grado, il Tribunale

di Bolzano, con ordinanza 23 giugno 1989, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ., nel

testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, "nella parte in

cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima,

in mancanza di altri successibili e prima dello Stato, i fratelli e

le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati".

Il giudice remittente osserva che sulla questione, già accolta

dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 565 nel testo

anteriore alla riforma del 1975, non risulta essere intervenuto un

riesame in relazione alla nuova norma, la quale ribadisce una

"differenza di trattameto tra fratelli e sorelle legittimi e fratelli

e sorelle naturali non correlata a criteri razionali che la

giustifichino, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 30, terzo

comma, della Costituzione". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Bolzano ripropone la questione di

legittimità costituzionale dell'esclusione dei fratelli e delle

sorelle naturali dalle categorie dei successibili ab intestato, in

guisa che è ad essi negato il diritto di successione reciproca pur

in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato. La

questione è formulata sulla falsariga del dispositivo della sentenza

4 luglio 1979, n. 55 di questa Corte, che ha dichiarato

costituzionalmente illegittimo in parte qua l'art. 565 nel testo

anteriore alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975,

n. 151). L'art. 565 novellato, sebbene non differisca sostanzialmente

dal testo originario, è una norma nuova, come tale non toccata dal

giudicato costituzionale citato. Pertanto, come giustamente ritiene

il giudice a quo, la questione deve essere riesaminata.

2. - La questione è fondata.

Vanno richiamate due notazioni, tra loro complementari, contenute

nelle sentenze precedentemente pronunziate in argomento da questa

Corte, le quali discernono due aspetti del significato normativo

dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

Il primo significato si esprime in una regola di equiparazione

dello status di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo

status di figlio legittimo nei limiti di compatibilità con i diritti

dei membri della famiglia legittima costituita dal matrimonio del

genitore con persona diversa dall'altro. In questo senso "l'art. 30

si riferisce ai rapporti tra genitori e figli, e non a quelli dei

figli tra loro" (sent. n. 76 del 1977): il suo ambito normativo è

commisurato alla regola dell'art. 258, primo comma, cod. civ., che

delimita l'efficacia del riconoscimento.

Nel secondo significato, concernente i rapporti della prole

naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine

del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali

riconosciuti), l'art. 30, terzo comma, non impartisce un comando

immediato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in

questi rapporti, ma si pone come "norma ispiratrice di un

orientamento legislativo a favore dei figli naturali" (sent. n. 55

del 1979), la quale esclude che al limite di efficacia del

riconoscimento indicato dall'art. 258 cod. civ. possa attribuirsi

valore assoluto. In conformità di tale norma il testo novellato

dell'articolo aggiunge una riserva che fa "salvi i casi previsti

dalla legge".

3. - Coordinato col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3

Cost., il principio ora individuato dell'art. 30 implica un limite

alla discrezionalità legislativa nella determinazione dei casi e dei

contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei rapporti con

i parenti del genitore. Il limite può essere così formulato: nei

detti rapporti le disparità di trattamento delle due specie di

filiazione non possono essere conservate più di quanto richiedano un

ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e il

contemperamento con, o la sottordinazione ad altri principi di pari o

maggior peso.

Alla stregua di questo criterio non vi sono ragioni idonee a

giustificare la conservazione della regola del codice civile che

esclude il diritto di successione tra fratelli e sorelle naturali pur

quando, mancando altri successibili per titolo di coniugio o di

parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col

principio della successione familiare, né con l'interesse dello

Stato. L'istituto dell'art. 586 cod. civ. non tutela un interesse

patrimoniale dello Stato di natura privata, che possa essere messo a

confronto con l'interesse dei fratelli naturali superstiti, bensì

l'interesse pubblico alla conservazione dei beni del defunto e alla

continuità dei rapporti giuridici che a lui facevano capo, quando

manchino soggetti legittimati a raccogliere l'eredità.

Non si può obiettare che l'apertura dell'ordine successorio ai

fratelli naturali eccederebbe l'ambito soggettivo della tutela

dell'art. 30 Cost. perché avvantaggerebbe anche i figli legittimi

del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale: in mancanza dei

successibili indicati negli artt. 578 e 579 cod. civ., essi

potrebbero pretendere l'eredità lasciata dal figlio naturale. Tale

possibilità è inclusa per ragione di necessaria reciprocità nella

prospettata ultrattività del riconoscimento, la quale investe gli

altri figli dello stesso genitore indipendentemente dalla natura del

rispettivo status di filiazione, tutti essendo, naturali o legittimi,

fratelli naturali nei confronti del figlio naturale considerato.

Nemmeno la norma censurata può trovare una giustificazione

tecnico-giuridica nella mancanza di un rapporto civile di parentela

tra fratelli e sorelle naturali, così denominati per modo di dire

breviloquo, estraneo al linguaggio legislativo (cfr. art. 87, terzo

comma, cod. civ., in relazione al primo comma, n. 2). Il

riconoscimento di un rapporto giuridico di parentela è indubbiamente

una scelta spettante alla discrezionalità insindacabile del

legislatore; ma è altrettanto fuori dubbio, da un lato, che la

rilevanza del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore

non è necessariamente legata al modello dell'efficacia nel rapporto

tra genitore e figlio, dall'altro, che il criterio tradizionale per

cui i titoli di successione mortis causa sono individuati nella sfera

dei rapporti familiari del defunto non è assoluto. Il sistema delle

successioni a causa di morte ha conosciuto e conosce diritti

successori direttamente collegati al fatto naturale della

consanguineità, in deroga alla regola della successione familiare.

4. - L'accertamento della non conformità dell'art. 565 cod. civ.

al principio sopra spiegato dell'art. 30 Cost., con conseguente

dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua, comporta

l'attribuzione ai fratelli e alle sorelle naturali di un titolo

reciproco di successione ereditaria fondato sul vincolo di

consanguineità indirettamente risultante dai rispettivi status di

filiazione, titolo che potrà essere fatto valere in mancanza di

successibili per diritto di coniugio o di parentela, e con precedenza

sulla successione dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice

civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151

("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza

di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la

successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia

legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti

del comune genitore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:184 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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