Corte costituzionale

Sentenza n. 532/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionalità dell'art. 565 del

codice civile promossi con ordinanze emesse il 1° dicembre 1999 dalla

Corte di appello di Roma nei procedimenti civili vertenti tra

Camerani Guglielmina ed altri, Waldner Mathilde e il Ministero delle

finanze ed iscritte al n. 50 e 52 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Camerani Guglielmina ed altri,

di Quattrini Roberto ed altro, e del curatore dell'eredità giacente

di Flora Gertrude;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Simonetta Belletti per Camerani Guglielmina ed

altri e Orazio Gentile per il custode dell'eredità giacente di Flora

Gertrude.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato da alcuni

privati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato,

la Corte di appello di Roma ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice

civile, nella parte in cui detta norma, in mancanza di altri

successibili chiamati all'eredità, non prevede la successione

legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al

quarto.

La Corte rimettente premette che il tribunale di Roma ha accolto

la domanda proposta dall'amministrazione finanziaria, dichiarando lo

Stato erede universale della de cuius. Proposto appello avverso la

menzionata sentenza, il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza,

che tale impugnazione dovrebbe essere respinta, perché il sistema

attuale non prevede la successione del figlio legittimo al figlio

naturale (o viceversa) del fratello o della sorella del genitore,

ossia non prevede la successione tra i c.d. cugini naturali. La

necessità di un'apposita norma al riguardo risulta dall'art. 565

cod. civ. e dall'art. 258 del medesimo codice, in base al quale gli

effetti del riconoscimento del figlio naturale sono limitati al

genitore che lo ha compiuto, nonché dalle sentenze n. 55 del 1979 e

n. 184 del 1990 di questa Corte, che hanno dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in

cui essa non prevedeva, in mancanza di altri successibili all'infuori

dello Stato, la successione legittima tra fratelli e sorelle

naturali.

Oltre che rilevante, la prospettata questione appare alla Corte

romana anche non manifestamente infondata in relazione agli invocati

parametri. Osserva in proposito che l'esclusione dei cugini naturali

dalle categorie dei successibili sarebbe in contrasto con l'art. 30,

terzo comma, della Costituzione, che assicura la parità tra figli

legittimi e figli naturali; tale norma dimostra che, in mancanza di

altri successibili, il favore per i c.d. parenti naturali non entra

in conflitto con i principi della successione familiare. Lo Stato,

del resto, non è successore in quanto titolare di un interesse

patrimoniale paragonabile con quello dei componenti della famiglia,

bensì è chiamato soltanto ad assicurare la continuità nella

titolarità dei beni e dei rapporti giuridici che facevano capo al

titolare.

Evidente sarebbe anche il contrasto con l'art. 3 Cost., per

lesione del principio di eguaglianza e di pari dignità sociale, e

con l'art. 29 Cost., perché il concetto di famiglia intesa come

gruppo fonte di solidarietà fa sì che, una volta salvaguardati i

diritti dei componenti della famiglia legittima, non esista una

valida ragione per escludere dalla successione i cugini naturali.

2.- Si sono costituiti gli eredi, chiedendo l'accoglimento della

questione.

Osservano queste parti private che gli articoli 74 e 565 cod.

civ., con riferimento all'art. 29 Cost., dimostrano che nel nostro

ordinamento il vincolo della consanguineità assume un ruolo primario

nell'identificazione della parentela. La norma impugnata, inoltre,

innovata sul punto dalla legge di riforma del diritto di famiglia,

ricomprende tra i successibili anche gli "altri parenti",

evidentemente diversi da quelli già individuati dalle sentenze n. 55

del 1979 e n. 184 del 1990, sicché gli odierni appellanti dovrebbero

essere considerati come successori della defunta. A tale lettura

estensiva non osterebbe l'art. 258 cod. civ., il cui carattere

restrittivo è dettato al solo scopo di garantire la riservatezza di

coloro che non vogliono riconoscere il figlio naturale.

Le parti, quindi, si associano alla richiesta di declaratoria di

illegittimità costituzionale, pur ritenendo che la Corte romana

aveva tutti gli elementi per accogliere il loro appello senza

rimettere la questione al giudice delle leggi.

Si sono costituiti davanti alla Corte anche altri eredi,

chiedendo l'accoglimento della questione.

Essi si riportano ai passaggi salienti delle menzionate sentenze

n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990 di questa Corte, osservando che

l'esclusione dei cugini naturali dalla categoria dei successibili, in

mancanza di altri parenti legittimi e con precedenza sullo Stato,

sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 30 della Costituzione. In

proposito ricordano che la successione dello Stato si pone su di un

piano affatto diverso rispetto a quella dei privati, e riprendono

alcune considerazioni contenute nell'ordinanza di rimessione e nella

memoria delle altre parti private.

3.- Nel corso di altro procedimento civile instaurato nei

confronti del Ministero delle finanze la Corte d'appello di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo

art. 565 cod. civ., in riferimento agli stessi parametri

costituzionali, "nella parte in cui, in mancanza di altri

successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione dei

parenti naturali sino al sesto grado". A sostegno della propria

domanda, la parte aveva dedotto di essere parente naturale di quinto

grado della de cuius.

Ciò premesso, il giudice a quo pone a fondamento della questione

di legittimità costituzionale le medesime considerazioni esposte

nell'ordinanza precedente.

In questo secondo giudizio si è costituito il curatore

dell'eredità giacente, riportandosi ai propri scritti difensivi

depositati davanti ai giudici di merito e rimettendosi alla decisione

di questa Corte. Considerato in diritto

1.- La Corte d'appello di Roma, con due ordinanze, solleva

questione di legittimità di costituzionale dell'art. 565 cod. civ.,

in riferimento agli artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma,

della Costituzione, nella parte in cui, in mancanza di altri chiamati

all'eredità all'infuori dello Stato, non prevede la successione

legittima dei c.d. parenti naturali di grado corrispondente al quarto

(r.o. n. 50 del 2000) e fino al sesto (r.o. n. 52 del 2000).

Il dubbio di legittimità costituzionale viene delineato in

rapporto alla parità di trattamento tra figli legittimi e figli

naturali, che l'art. 30 della Costituzione impone, ed alla

prospettata lesione del principio di eguaglianza e di pari dignità

sociale; ciò in quanto, escluso il pregiudizio per i diritti dei

componenti della famiglia legittima (mancanti in queste

controversie), non esisterebbe alcuna valida ragione per dare

ingresso alla successione dello Stato in presenza di parenti naturali

(cugini nell'un caso e parenti di quinto grado nell'altro).

2.- Le due ordinanze, trattando la medesima questione, possono

essere riunite e decise con unica pronuncia.

Esse tornano a proporre, sia pure in relazione a soggetti legati

al de cuius da un vincolo di sangue più labile, il noto problema

della possibilità di ampliare le categorie dei successibili ex lege

già oggetto delle sentenze n. 55 del 1979 e n. 184 del 1990 di

questa Corte, richiamate dal rimettente, nonché delle sentenze

n. 377 del 1994, n. 76 del 1977 e dell'ord. n. 363 del 1988. In

particolare, si chiede oggi alla Corte di inserire i "parenti

naturali" (di grado corrispondente al quarto ed al quinto) nelle

categorie dei chiamati alla successione, in caso di mancanza di eredi

legittimi e con precedenza sullo Stato, rilevando che quest'ultimo

subentra nell'eredità (come si suole ritenere) non per un interesse

patrimoniale, bensì per l'esigenza di evitare che i beni rimangano

senza un legittimo proprietario. Ai giudici a quibus non sembra

conforme a Costituzione, in particolare, il fatto che i c.d. parenti

naturali, che pure sono legati al defunto da un vincolo di

consanguineità, vengano esclusi dal diritto di succedere ab

intestato quando non vi siano eredi legittimi all'infuori dello

Stato.

3.- La questione è infondata.

Va premesso che negli ordinamenti contemporanei l'individuazione

degli aventi diritto alla successione in assenza di testamento è

espressione di diverse scelte di politica legislativa, sicché vi

sono sistemi che tendono a restringere il novero dei successori ex

lege e sistemi che, al contrario, ampliano in modo significativo

dette categorie. Vertendosi in tale ambito, anche il nostro

legislatore resta libero di disciplinare la successione legittima

facendo uso della sua discrezionalità, non sindacabile da questa

Corte se non per violazioni del dettato costituzionale.

Nel caso specifico, a sostegno della predetta questione il

giudice rimettente richiama anzitutto i parametri di cui agli artt. 3

e 29 Cost., evidenziando da un lato la "lesione del principio di

eguaglianza e di pari dignità sociale", dall'altro quella dei

diritti della "famiglia intesa come società naturale, ossia come

gruppo che si pone quale fonte di solidarietà". Tali parametri,

però, non risultano vulnerati, sol che si consideri la differenza

che c'è tra la situazione delle persone tra le quali esiste un

rapporto di consanguineità e quella in cui i soggetti sono legati

anche dal vincolo di una vera e propria parentela.

Ne consegue che non ha neppure pregio invocare, come fa il

rimettente, le sentenze di questa Corte n. n. 55 del 1979 e n. 184

del 1990, perché la remota consanguineità esistente nei casi in

esame non può essere posta sullo stesso piano del vincolo tra

"fratelli e sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il

rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore"

(cit. sentenza n. 184 del 1990), soggetti che rientrano in una

ristretta comunità nucleare socialmente rilevante.

È inoltre da considerare che un ulteriore riconoscimento,

tramite una sentenza additiva, di altre categorie di eredi legittimi

comporterebbe un'incidenza sull'ordine successorio tale da alterare

profondamente le scelte compiute dal legislatore. Nell'odierna sede,

infatti, la Corte dovrebbe - esulando dai propri compiti - provvedere

a valutare ed a indicare l'ordine di precedenza (e di esclusione

reciproca) tra le diverse categorie di "parenti naturali",

giustificando razionalmente anche la loro preferenza rispetto alla

successione legittima dello Stato.

4.- Più articolata è, nell'ordinanza di rimessione, la censura

riguardante l'art. 30 Cost; ma anch'essa risulta priva di fondamento.

In proposito questa Corte ha già in precedenza osservato

(sentenze n. 377 del 1994 e n. 184 del 1990) come dall'art. 30 della

Costituzione non discenda in maniera costituzionalmente necessitata

la parificazione di tutti i parenti naturali ai parenti legittimi.

Può dirsi, invece, che un ampio concetto di "parentela naturale" non

è stato recepito dal legislatore costituente, il quale si è

limitato a prevedere la filiazione naturale ed a stabilirne

l'equiparazione a quella legittima, peraltro con la clausola di

compatibilità. Tale equiparazione, pertanto, riguarda

fondamentalmente il rapporto che si instaura tra il genitore che ha

provveduto al riconoscimento del figlio naturale (o nei cui confronti

la paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata) ed il

figlio stesso. I rapporti tra la prole naturale ed i parenti del

genitore, invece, non trovano riferimenti nella Carta fondamentale e

restano quindi estranei all'ambito di operatività dell'invocato

parametro.

Già nell'ordinanza n. 363 del 1988 - con la quale fu ritenuta

inammissibile una questione simile a quella odierna - questa Corte ha

ribadito che non esiste nell'ordinamento "una norma che

all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto

di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in

guisa da attribuirgli uno status familiare rapportato non solo a un

padre o a una madre, ma anche a nonni, zii, e cugini".

Da tanto consegue l'infondatezza della presente questione anche

sotto il parametro di cui all'art. 30 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 565 del codice civile sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione,

dalla Corte d'appello di Roma con le due ordinanze di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:532 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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