Corte costituzionale

Ordinanza n. 363/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice

civile, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dalla Corte

di Appello di Bologna, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1983

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 22

ottobre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

per presunto contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.,

dell'art. 565 cod. civ. (testo del 1942) "nella parte in cui esclude

dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza

di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali

riconosciuti o dichiarati del de cuius";

che l'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di due

giudizi riuniti di appello proposto da Zanni Giacomo e Zanni Erminia

contro la sentenza 13/21 luglio 1981 del Tribunale di Parma, che ha

respinto la loro pretesa di succedere a Maghenzani Marcella, deceduta

il 29 settembre 1973 senza lasciare discendenti, né coniuge, né

genitori, essendo l'ereditanda figlia naturale riconosciuta della

defunta Zanni Ida, sorella degli appellanti;

che la questione è dal giudice a quo ritenuta non

manifestamente infondata "per la stessa motivazione posta a

fondamento della sentenza 14 luglio 1979 n. 55 della Corte

costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art. 565 cod. civ.

nella parte in cui esclude dalle categorie dei chiamati alla

successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima

dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o

dichiarati)": anche nel caso di specie "non si ipotizza una

situazione di conflittualità fra la tutela del figlio nato fuori del

matrimonio e i diritti dei membri della famiglia legittima, per

essere lo Stato unico chiamato alla successione; ed inoltre si palesa

contrastante col principio di eguaglianza un regime successorio che

escluda dalla categoria dei successibili gli zii naturali e vi

includa, invece, gli zii legittimi";

che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le

parti private, mentre è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, contestando la

tesi della Corte bolognese sul riflesso che "la garanzia

costituzionale apprestata dal terzo comma dell'art. 30 Cost. riguarda

soltanto la prole nata fuori del matrimonio", onde "il vincolo di

sangue che può assumere rilievo costituzionale nel confronto tra il

contenuto dell'art. 565 cod. civ. e il predetto terzo comma, è

soltanto quello che lega tra loro più figli naturali, riconosciuti o

dichiarati, nati da una stessa persona";

Considerato che la qualifica, arditamente ellittica, di "zii

naturali riconosciuti o dichiarati", più volte attribuita dal

giudice a quo ai fratelli del genitore che ha riconosciuto il figlio

naturale o la cui paternità o maternità è stata dichiarata,

presuppone la norma alla quale si chiede a questa Corte di dare

ingresso con una sentenza additiva, cioè una norma che

all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto

di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in

guisa da attribuirgli uno status familiare rapportato non solo a un

padre o a una madre, ma anche a nonni, zii e cugini;

che una norma del genere non esisteva nell'ordinamento vigente

all'epoca dell'apertura della successione de qua, né esiste in

quello attuale: l'art. 258, primo comma, cod. civ. (testo del 1942)

disponeva che "il riconoscimento non produce effetti che riguardo al

genitore da cui fu fatto", e tale disposizione è riprodotta nel

testo novellato dall'art. 108 della legge n. 151 del 1975, con

l'aggiunta (superflua) "salvi i casi previsti dalla legge";

che nessun argomento, nel senso della costituzione di un

rapporto giuridico di parentela tra figlio naturale riconosciuto e

fratelli o sorelle del genitore, può trarsi dall'art. 87, terzo

comma, cod. civ., che dichiara applicabile il divieto di matrimonio

tra zio o zia e nipote "anche se il rapporto dipende da filiazione

naturale", perché l'impedimento matrimoniale opera per il solo fatto

della consanguineità, indipendentemente dalla circostanza che la

filiazione naturale sia stata o no riconosciuta o dichiarata;

che la tutela garantita dal terzo comma dell'art. 30 Cost. ai

figli naturali, in quanto criterio di conformazione dello status di

filiazione naturale, è circoscritta al rapporto con il genitore la

cui paternità o maternità è stata accertata, come si arguisce sia

dal confronto col primo comma, sia dal limite di compatibilità "con

i diritti dei membri della famiglia legittima", unanimemente riferito

dagli interpreti alla (piccola) famiglia che il genitore abbia

costituito mediante matrimonio con persona diversa dall'altro;

che l'ambito normativo dell'art. 30, terzo comma, Cost., così

definito, è stato riconosciuto anche dalla sentenza n. 55 del 1979

di questa Corte, pur con la precisazione che la regola dell'art. 258

cod. civ. non impedisce che, in caso di pluralità di figli naturali

di un medesimo genitore, la tutela costituzionale connessa al

riconoscimento si rifletta anche nei rapporti tra loro, in guisa da

qualificarli giuridicamente fratelli, e quindi aventi titolo

reciproco di successione mortis causa, almeno in assenza di altri

successibili per diritto familiare;

che pertanto la questione se per effetto del riconoscimento il

figlio naturale entri nella famiglia di origine del genitore, appunto

perché estranea ai rapporti del figlio con il genitore, non è

pregiudicata dall'art. 30 Cost., e quindi si prospetta come questione

di politica legislativa rimessa alla valutazione discrezionale del

legislatore, il quale nemmeno in occasione della riforma del 1975 si

è deciso a questo passo;

che in relazione all'art. 3 Cost. l'incidente di

costituzionalità è assorbito, in quanto l'art. 258 cod. civ.

esclude che i fratelli del genitore naturale possano essere

paragonati ai fratelli del genitore legittimo, ai quali soltanto

compete giuridicamente la qualità di zii;

visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9 delle

Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. dall'ordinanza

della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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