Codice civile

Art. 527 c.c. — Sottrazione di beni ereditari

I chiamati all'eredita', che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredita' stessa, decadono dalla facolta' di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 121/1986

    Parametro
    30 aprile 1986

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette) e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, denunziati nella parte in cui (nel loro combinato disposto), vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente defunto, ancorché colui al quale non è consentita l'opposizione sia succeduto al contribuente nel contratto di locazione, abbia rinunciato all'eredità e non sia in possesso dei relativi beni. È stata infatti dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in relazione a tale identità, la questione avente ad oggetto la norma ora censurata è stata anche dichiarata manifestamente infondata. Inoltre, la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, cosicché l'impugnativa nei confronti della prima norma non può autonomamente sussistere, ne' d'altro canto, la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredità e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione, sono circostanze che incidono sulla ratio della normativa impugnata, che è quella di evitare possibili frodi in danno del fisco. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 619 c.p.c. · Art. 527 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata generalmente approvata la modificazione apportata dal progetto rispetto al codice del 1865, secondo la quale l'eredità è giacente quando il chiamato non abbia accettato l'eredità e non sia nel possesso dei beni, riconoscendo che in tal modo si assicura la conservazione del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui il chiamato all'eredità non provveda. È stato peraltro suggerito di prevedere espressamente anche l'ipotesi in cui il chiamato sia ignoto. Com'è già stato rilevato in sede di redazione del progetto definitivo, tale previsione sarebbe superflua, poichè è evidente che essa è già compresa in quella del chiamato che non accetti e non si trovi nel possesso dei beni.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 255

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art527 · fonte del testo

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