È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette) e dell'art. 619 c.p.c., in relazione al dettato degli artt. da 519 a 527 del codice civile, denunziati nella parte in cui (nel loro combinato disposto), vietano al coniuge, parente o affine fino al terzo grado di proporre opposizione di terzo per i beni pignorati nella casa di abitazione del contribuente defunto, ancorché colui al quale non è consentita l'opposizione sia succeduto al contribuente nel contratto di locazione, abbia rinunciato all'eredità e non sia in possesso dei relativi beni. È stata infatti dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), contenente norma del tutto identica a quella di cui all'art. 52, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973 e, in relazione a tale identità, la questione avente ad oggetto la norma ora censurata è stata anche dichiarata manifestamente infondata. Inoltre, la denuncia dell'art. 619 c.p.c. deve ritenersi strettamente connessa con quella concernente l'art. 52, comma secondo, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, cosicché l'impugnativa nei confronti della prima norma non può autonomamente sussistere, ne' d'altro canto, la morte del contribuente debitore, la rinunzia all'eredità e la successione ex lege nel contratto di locazione di chi chiede di esercitare il diritto di opposizione, sono circostanze che incidono sulla ratio della normativa impugnata, che è quella di evitare possibili frodi in danno del fisco. - S. n. 42/1964; O. n. 283/1984.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 619 c.p.c. · Art. 527 c.c.