Codice civile

Art. 753 c.c. — Immobili gravati da rendita redimibile

[1]Ogni coerede, quando i beni immobili dell'eredita' sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, puo' chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l'autorita' giudiziaria. Se i coeredi dividono l'eredita' nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative al riscatto della rendita, salvo che esista un patto speciale intorno al capitale da corrispondersi per l'affrancazione.

[2]Alla prestazione della rendita e' tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito dell'art. 292 del progetto, che dava norme per gli immobili gravati da rendita redimibile, è stato osservato che è pericoloso costringere i coeredi a fare l'affrancazione, anche se può esser dannosa, allorchè uno degli eredi la esiga, sembrando conveniente stabilire che in caso di opposizione intervenga l'autorità giudiziaria. Ho accolto la proposta (art. 753), perchè l'intervento dell'autorità giudiziaria mi è sembrato opportuno per decidere un conflitto del genere, tenuto conto che il riscatto della rendita potrebbe risolversi in una notevole diminuzione del patrimonio ereditario.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 364

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art753 · fonte del testo

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