Codice civile

Art. 480 c.c. — Prescrizione

[1]Il diritto di accettare l'eredita' si prescrive in dieci anni.

[2]Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.((In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.))

[3]Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi e' stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario e' venuto meno.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 480 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23637/2025

    21 agosto 2025

    L'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti, ancorché taluno di essi abbia rinunziato alla prescrizione, poiché il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità fa sì che il diritto all'accettazione della stessa non possa che estinguersi nei confronti di tutti gli altri chiamati.

    Art. 480 c.c. · Art. 2937 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 191/1983

    Questione infondata
    29 giugno 1983

    Le statuizioni del secondo e terzo comma dell'art. 480 cod. civ., relative alla decorrenza del termine prescrizionale in caso di istituiti sub condicione e di chiamati ulteriori, esaurendo l'ambito della vocatio (in quanto, diversamente dall'assunto del giudice a quo, sono da ritenere vocati i primi, per la logica della delazione condizionata, e i secondi, per letterale dettato della norma stessa) e non potendo percio` ricomprendere anche soggetti non vocati, come i figli naturali che ottengano la dichiarazione giudiziale di paternita` posteriormente all'apertura della successione, non sono elevabili a tertium comparationis ai fini della valutazione della legittimita` costituzionale della diversita` di trattamento. Trova peraltro applicazione, in tema di accettazione dell'eredita` da parte di detti figli naturali, il principio generale ex art. 2935 cod. civ., della decorrenza della prescrizione dal giorno in cui il diritto puo` essere fatto valere e pertanto e` possibile risolvere la controversia mediante una interpretazione logico-sistematica della normativa in questione, diversa dalla lettura offerta dal giudice a quo. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 480 cod. civ., nella parte in cui non prevede che per i figli naturali il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredita` decorra dal giorno della dichiarazione giudiziale di paternita` anziche` da quello dell'apertura della successione).

    Art. 480 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito del termine di prescrizione per l'accettazione, che il progetto, risolvendo una vecchia questione, faceva decorrere dal giorno dell'apertura della successione, sia per i primi chiamati, sia per i chiamati ulteriori. In quanto questi ultimi possono tutelare le loro ragioni mediante l'actio interrogatoria, ho considerato che vi sono ipotesi nelle quali non vi è possibilità giuridica di ricorrere a questa azione, poichè il primo chiamato o colui che appare come tale ha accettato l'eredità. Si faccia, ad esempio, il caso di testamento nullo o falso, quando la nullità o la falsità venga a scoprirsi dopo il decorso di dieci anni dall'apertura della successione. L'erede legittimo non potrebbe più far valere la nullità o la falsità del testamento, perchè sarebbe rincorso il termine per l'esercizio del suo diritto di accettare. Un caso analogo si avrebbe se il primo chiamato impugnasse la propria accettazione, decorso il termine per l'accettazione da parte degli ulteriori chiamati Per ovviare a questo inconveniente ho aggiunto nell'art. 480 un'apposita disposizione, secondo la quale, quando il primo chiamato abbia accettato l'eredità, ma successivamente vengano rimossi gli effetti dell'accettazione (impugnazione del testamento, impugnazione dell'accettazione, dichiarazione d'indegnità, ecc.), il termine non corre per gli ulteriori chiamati. In tal caso il termine decorre, secondo i principi generali, dal giorno in cui gli ulteriori chiamati avevano la possibilità giuridica di accettare l'eredità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 238

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014. 21 parole aggiunte.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.aggiunto: In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art480 · fonte del testo

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