A proposito del termine di prescrizione per l'accettazione, che il progetto, risolvendo una vecchia questione, faceva decorrere dal giorno dell'apertura della successione, sia per i primi chiamati, sia per i chiamati ulteriori. In quanto questi ultimi possono tutelare le loro ragioni mediante l'actio interrogatoria, ho considerato che vi sono ipotesi nelle quali non vi è possibilità giuridica di ricorrere a questa azione, poichè il primo chiamato o colui che appare come tale ha accettato l'eredità. Si faccia, ad esempio, il caso di testamento nullo o falso, quando la nullità o la falsità venga a scoprirsi dopo il decorso di dieci anni dall'apertura della successione. L'erede legittimo non potrebbe più far valere la nullità o la falsità del testamento, perchè sarebbe rincorso il termine per l'esercizio del suo diritto di accettare. Un caso analogo si avrebbe se il primo chiamato impugnasse la propria accettazione, decorso il termine per l'accettazione da parte degli ulteriori chiamati Per ovviare a questo inconveniente ho aggiunto nell'art. 480 un'apposita disposizione, secondo la quale, quando il primo chiamato abbia accettato l'eredità, ma successivamente vengano rimossi gli effetti dell'accettazione (impugnazione del testamento, impugnazione dell'accettazione, dichiarazione d'indegnità, ecc.), il termine non corre per gli ulteriori chiamati. In tal caso il termine decorre, secondo i principi generali, dal giorno in cui gli ulteriori chiamati avevano la possibilità giuridica di accettare l'eredità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 238