Codice penale

Art. 45 c.p. — Caso fortuito o forza maggiore

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 45 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12006/2026

    30 aprile 2026

    In tema di impugnativa di licenziamento, la decadenza prevista dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966 può essere impedita solo in presenza di una causa di forza maggiore, ossia di una forza esterna impeditiva in modo assoluto dell'esercizio del diritto, cui non può essere ricondotta l'incolpevole ignoranza, da parte del lavoratore, della cessione dell'azienda a terzi successivamente alla comunicazione del recesso per "cessazione dell'attività", la quale, ancorché idonea a rivelare l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto nella lettera di licenziamento, integra una mera difficoltà di valutazione dell'opportunità di impugnazione.

    Art. 45 c.p. · Art. 6 Licenziamenti individuali · Art. 428 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione che dichiara non punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore (art. 45), ritenendola superflua. Osservò la Commissione che, in un codice, disposizioni non necessarie, come questa, sono sempre fonti di dubbi e pretesti a complicazioni dottrinarie. Non mi sembra, in verità, che possa prestarsi a dubbi una norma tanto chiara, precisa e recisa, quale è quella di cui si tratta. Neppure saprei dividere i timori della Commissione circa la possibilità di «complicazioni dottrinarie». Se la Commissione intende con ciò lo sviluppo scientifico del principio, da gran tempo esiste tutta una teoria sul caso fortuito e sulla forza maggiore. Se invece essa teme la creazione di dottrine cavillose o ingombranti, l'apparizione di queste non dipenderà certamente dall'esistenza di una norma, che la Commissione ritiene evidente e perciò superflua. Del resto, col criterio della superfluità, si potrebbe sopprimere la massima parte delle norme contenute nella parte generale del codice, lasciando alla dottrina la funzione di servire come fonte integrativa della legge. Ma ciò è contrario ai principi che regolano la funzione legislativa dello Stato moderno, e sopra tutto al principio della certezza del diritto obiettivo, senza la quale nel mondo moderno sarebbe impossibile ogni vita sociale. Non tanto da norme certe e immutabili possono sorgere dubbi e questioni, quanto dalla loro mancanza, che determina la necessità di ricorrere a fonti dottrinali necessariamente soggettive e mutevoli. Non può mai ritenersi superflua nel codice penale la dichiarazione di un principio di diritto, perchè questo codice non serve soltanto ai giureconsulti, ma costituisce una guida per la condotta di tutti e deve quindi codificare anche quei principi, che ai giurisperiti possono sembrare assiomatici. Del resto un codice, se non è una costruzione scientifica, deve essere certamente un'opera sistematica, e il sistema ha esigenze di completezza e d'armonia, che non consentono di tacere principi fondamentali, se pure facilmente ricavabili per via di interpretazione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 30

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art45 · fonte del testo

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