Art. 775 c.c. — Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

[1]La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione e' stata fatta, puo' essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

[2]L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione e' stata fatta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 206/2008

    Questione infondata
    13 giugno 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 775, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che gli eredi del donante, divenuti tali successivamente alla decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per proporre l'azione di annullamento della donazione per incapacità di intendere e volere, non possano più chiedere l'annullamento dell'atto di liberalità. Non sussiste, infatti, alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi sia divenuto erede prima della decorrenza del suddetto termine, posto che solo quest'ultimo è titolare del diritto ad ottenere l'annullamento della donazione, mentre chi sia divenuto erede successivamente al decorso del termine non è più titolare di tale diritto, che si è già prescritto in capo al suo dante causa , sicché le posizioni poste a raffronto non sono comparabili.

    Art. 775 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Ho ripreso in esame la disciplina della capacità di donare, che il progetto aveva inquadrata nella capacità generale contrattuale, in armonia con l'affermata natura contrattuale della donazione. Mi è parso necessario completare il sistema del progetto in ordine alle donazioni fatte da persona non sana di mente, quantunque non interdetta, e alle donazioni fatte dagli inabilitati. Quanto alle prime, è chiaro che, in mancanza di una norma speciale, avrebbe trovato applicazione l'art. 428, con la conseguenza che sarebbe stato necessario dimostrare, ai fini dell'impugnazione, la mala fede del donatario. Ora per le donazioni compiute da chi non è capace d'intendere o di volere sembra eccessivo richiedere la prova della mala fede del donatario. Perciò ho stabilito nell'art. 775 che le donazioni in questione possono essere impugnate dal donante, dai suoi eredi o aventi causa entro cinque anni dalla data dell'atto, sol che si provi che il donante al momento in cui la donazione è stata fatta era incapace d'intendere o di volere. Quanto alle donazioni fatte dall'inabilitato, ne ho regolato l'impugnazione in una disposizione autonoma (art. 776), nella quale, in deroga alla disposizione generale dell'art. 427, si è disposto che la donazione è annullabile, se fatta dopo che il giudizio d'inabilitazione è stato promosso, e quindi, anche prima che sia stato nominato il curatore provvisorio. Tale norma ho poi creduto opportuno di estendere ulteriormente, quando si tratta di donazioni compiute da persona successivamente inabilitata per prodigalità. In tal caso non solo ho consentito la legittimazione all'impugnativa al curatore, ma ho considerato annullabili le donazioni compiute dal prodigo nei sei mesi anteriori all'inizio del giudizio d'inabilitazione. Ho considerato infatti che molto spesso il fatto dal quale emerge la necessità di fare inabilitare il prodigo consiste proprio in una donazione, e che perciò è giusto far si che la inabilitazione sopravvenuta produca la reintegrazione del patrimonio del prodigo, che altrimenti resterebbe pregiudicato senza rimedio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 374

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art775 · fonte del testo

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