Codice civile

Art. 348 c.c. — Scelta del tutore

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[1]Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potesta'. La designazione puo' essere fatta per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

[2]Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

[3]Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'eta' di anni sedici.

[4]In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto e' prescritto nell'art. 147.

[5]((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)).

Testo in vigore dal 10 novembre 1944 al 7 febbraio 2014

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stata accolta nell'art. 348 la modificazione proposta riguardo al primo comma dell'art. 356 del progetto, e si è poi disposto, nel quarto comma dello stesso art. 349, che la persona, scelta come tutore, deve dare affidamento di potere educare e istruire il minore secondo i principi della morale e il sentimento nazionale fascista. Non si è ritenuto, invece, conveniente spostare detto comma nell'art. 350, che tratta delle incapacità all'ufficio di tutore: e infatti, preferibile mantenere distinto il criterio direttivo dato al giudice per l'esercizio del potere discrezionale di scelta del tutore dalla norma che prevede l'incapacità all'ufficio tutelare. L'ultimo comma dell'art. 348, a protezione dei minori, cittadini di razza ariana, fissa il principio che la tutela di costoro debba essere affidata esclusivamente a persona della stessa razza. Tale principio potrà provvidamente essere applicato specialmente nel caso di minori nati da matrimonio misto, per evitare che la tutela di costoro sia affidata ai parenti del genitore defunto, che fosse di razza diversa da quella a cui il minore stesso appartiene. 181. -- Per quanto riflette la tutela affidata a enti di assistenza, è stata modificata la dizione dell'art. 362 del progetto per chiarire che la norma è riferibile non soltanto all'ente di assistenza con circoscrizione territoriale limitata al comune del domicilio del minore, ma anche a qualsiasi altro ente con circoscrizione più ampia che abbia nel comune stesso o nel mandamento organi o uffici idonei.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 180

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1944

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1944 al 10 novembre 1944. 19 parole tolte, 13 parole aggiunte.

tolto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIOaggiunto: IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. tolto: 25, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178 aggiunto: 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art348 · fonte del testo

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