Art. 2956 c.c. — Prescrizione di tre anni
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Si prescrive in tre anni il diritto:
- 1)dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;
- 2)dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
- 3)dei notai, per gli atti del loro ministero;
- 4)degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo piu' lungo di un mese.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 12 giugno 1966
