Codice civile

Art. 2954 c.c. — Prescrizione di sei mesi

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • In tema di prescrizioni presuntive, l'art. 2954 amplia l'ambito dell'art. 2138 del codice del 1865, estendendo la prescrizione di sei mesi al diritto di tutti coloro che danno alloggio anche senza pensione. Non v'è ragione, infatti, data la sostanziale identità di prestazioni, che per il diritto di costoro sia stabilito un termine di prescrizione diverso da quello stabilito per il diritto degli albergatori e degli osti. Nell'art. 2955 ho riprodotto, con più corretta formulazione, l'art. 2139 del codice anteriore, ricomprendendo nella prescrizione di un anno il diritto dei farmacisti per il prezzo dei medicinali. Per tale diritto il codice del 1865 (art. 2140, secondo capoverso) stabiliva invece il termine di tre anni; mi è sembrato però, avuto riguardo alla natura dell'attività che svolge il farmacista, che il diritto stesso fosse da assoggettare al medesimo termine di prescrizione del diritto dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio. Ho inoltre esteso la prescrizione di un anno al diritto di tutti i prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese, allontanandomi così dal codice precedente, che menzionava soltanto i domestici, gli operai e i giornalieri.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1209

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2954 · fonte del testo

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