Codice civile

Art. 2752 c.c.

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[1]Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

[2]Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ((, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive)) e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.

[3]COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46.

[4]Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

[5]Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Testo in vigore dal 1 dicembre 2007 al 17 luglio 2011

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2752 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28016/2025

    21 ottobre 2025

    In tema di privilegi, l'ambito applicativo del privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2752, comma 1, c.c. riguarda anche il credito fiscale relativo all'applicazione di sanzioni, con particolare riferimento alla sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16 del 2012, senza che rilevino nessi di accessorietà o collegamento con l'accertamento di un tributo ed a patto che si tratti di sanzioni determinate dall'applicazione della normativa in materia di imposte sul reddito e sulle attività produttive.

    Art. 2752 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 64/2025

    3 gennaio 2025

    In tema di formazione dello stato passivo fallimentare, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della l. n. 287 del 1990, per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, articolazione indipendente dello Stato, chiamata a svolgere funzioni di vigilanza a tutela della concorrenza nei mercati nazionali, costituiscono un credito di natura tributaria, la cui causa giustifica il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 2752, comma 1, c.c.

    Art. 2752 c.c. · Art. 10 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 101/2022

    Questione inammissibile
    21 aprile 2022

    A differenza del credito fiscale, che rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall'ordinamento a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all'assolvimento del tributo di recuperarne l'onere economico. ( Precedenti: S. 167/2018 - mass. 40114; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per richiesta di intervento additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2752, terzo comma, cod. civ., che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante, ai sensi dell'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, al gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti - che abbia versato il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, c.d. "ecotassa" - nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento. La norma censurata non determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto la rivalsa connessa al versamento dell'ecotassa da un lato non è inscrivibile nel genus dei «crediti per le imposte, tasse e tributi» degli enti territoriali di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ.; dall'altro, non è assimilabile a quella accordata dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per le accise, assunto a tertium comparationis . Nel ribadire che spetta soltanto al legislatore elevare la causa di un credito a ragione giustificatrice dell'istituzione di un nuovo privilegio va, nondimeno, rilevata l'opportunità di una revisione organica della materia in esame, allo scopo di verificare la congruenza tra i caratteri morfologici e funzionali assegnati alle singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a garanzia del loro efficiente esercizio). ( Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 37/1997 - mass. 23116; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 11/1995 - mass. 21247; S. 2/1995 - mass. 21237; S. 84/1992 - mass. 17930; S. 26/1982 - mass. 9317 ).

    Art. 2752 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La trattazione particolare dei privilegi sui mobili forma oggetto della seconda sezione del capo in esame, la quale è divisa in due paragrafi: il primo si occupa dei privilegi generali, il secondo dei privilegi speciali. Tra i privilegi generali ho mantenuto, nell'art. 2751, quelli già accolti dal codice del 1865 nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1956; a questi ho aggiunto i crediti dipendenti dal rapporto di lavoro e i crediti degli alimenti dovuti per legge. Ho esaudito così, riguardo ai primi, il voto, pienamente conforme alle direttive del Regime, di estendere a qualunque prestazione di opera, sia materiale sia intellettuale, il privilegio che il codice del 1865 accordava alle sole persone di servizio, e il codice di commercio, per il caso di fallimento, soltanto agli operai, institori e commessi del fallito. Ho invece eliminato dal gruppo dei privilegi generali quello delle spese di giustizia, per farne un privilegio speciale, a somiglianza di quello sugli immobili. La causa di favore di dette spese, sia che esse riguardino i mobili sia che concernano gli immobili, risiede sempre nel vantaggio che procurano alla massa dei creditori concorrenti sul prezzo della cosa espropriata. Appariva pertanto ingiustificata l'estensione del privilegio su mobili diversi da quelli che hanno formato oggetto dell'esecuzione. Il privilegio generale dei tributi diretti è esteso (articolo 2752, terzo comma), subordinatamente a quello dello Stato, ai tributi degli enti locali, per porre in armonia il sistema del codice con la legge sulla finanza locale. Ho poi richiamato nel codice i privilegi che la legge sulla previdenza sociale e quella sugli infortuni sul lavoro accordano ai crediti per contributi di assicurazione (articoli 2753 e 2754).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1130

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 1 dicembre 2007. 6 parole aggiunte.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridicheaggiunto: , per l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2752 · fonte del testo

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