[1](Art. 62 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data del 29 marzo 1947, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa. E' in facolta' dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione, ove il resto del patrimonio non costituisca sufficiente garanzia per la riscossione del credito erariale, di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione. La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalita' dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questo privilegio e' posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile. Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalita' della, imposta, il cui ammontare sara' determinato con le norme dell'articolo 56.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/1982

    Questione infondata
    3 marzo 1982

    La diversita` di disciplina, rispetto all'imposta di registro e di successione dei privilegi per i debiti relativi alla imposta straordinaria sul patrimonio, si giustifica in considerazione della causa del privilegio attesa la straordinarieta` del tributo e la sua generalita`, comportanti tempi lunghi di applicazione (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art.65 del d.P.R. 9 maggio 1950 n.203).

    Art. 3 cost. · Art. 65 Testo unico riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 210/1971

    Questione infondata
    28 dicembre 1971

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203 (approvazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio) proposta in riferimento agli artt. 23, 3, secondo comma, 4, 35, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che la norma denunziata non conterrebbe i criteri idonei a limitare la discrezionalità della pubblica amministrazione, consentendo a questa di procedere esecutivamente, senza limiti di tempo, non soltanto contro l'effettivo obbligato alla prestazione, ma anche contro uno qualsiasi, a sua scelta, fra i successivi proprietari dei vari immobili sui quali, per quel tributo, grava il privilegio speciale, contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, in quanto il privilegio non deve essere trascritto nei registri immobiliari e non è in alcun modo rilevabile dagli acquirenti degli immobili; creerebbe ingiustificata disuguaglianza, perché l'esecuzione fiscale contro un qualsiasi terzo, sol perché proprietario di un immobile, specie se questi è destinato alla produzione, costituirebbe un limite alla libertà ed alla possibilità dei cittadini di partecipare all'organizzazione economica del paese; comprometterebbe il diritto al lavoro sancito dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, disattendendo il dovere dello Stato di tutelare tale diritto; verrebbe a ledere la funzione sociale della proprietà (art. 42, secondo comma Cost.) menomando, a causa dell'illimitato potere concesso alla pubblica amministrazione, il libero godimento dei beni. Ed invero l'art. 65 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, lungi dal conferire particolari poteri alla Finanza, non ha fatto altro che concedere il privilegio speciale immobiliare, rinviando implicitamente, per la relativa disciplina, alle norme del codice civile. Onde è da escludersi una violazione all'art. 23 Cost. Le altre questioni sollevate in riferimento agli altri articoli della Carte, rimangono assorbite.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 23 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art65 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari