Codice civile

Art. 2758 c.c. — Crediti per tributi indiretti

[1]((I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative, con l'effetto da esse stabilito.

[2]Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

[3]Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede)).

Testo vigente dal 14 settembre 1975

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 391/2002

    Questione inammissibile
    23 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, del codice civile, come sostituito dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto attribuisce ai crediti di rivalsa verso il cessionario, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, il privilegio speciale sui beni che hanno formato oggetto della cessione, anziché il privilegio sulla generalità dei beni mobili del debitore. Infatti il giudice rimettente, in quanto giudice istruttore, non è chiamato a fare applicazione della norma censurata, essendo la causa di opposizione allo stato passivo attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.

    Art. 2758 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 5 Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi · Art. 5 d.P.R. 633/1972

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  • Ordinanza n. 145/1984

    Questione infondata
    16 maggio 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) nella parte in cui, prevedendo il privilegio speciale sui mobili che sono stati oggetto di cessione o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di rivalsa IVA, a favore del cedente o del prestatore del servizio, violerebbe l'art. 3 Cost. per la discriminazione derivante dalla mancata operatività di fatto di detta garanzia nei casi in cui trattasi di beni per loro natura consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore, in quanto - come la Corte ha già rilevato - l'eliminazione di tale inconveniente postula un'innovazione normativa che esula dalla sua competenza, essendo riservata alla scelta discrezionale del legislatore tra le varie soluzioni possibili. - S. n. 25/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perché già decisa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2758, secondo comma (modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975, n. 426) in riferimento all'art. 53 Cost. (al riguardo v. S. n. 25/1984).

    Art. 2758 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi

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  • Sentenza n. 25/1984

    Questione infondata
    15 febbraio 1984

    L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma tale deteriore trattamento può essere eliminato solo con un'innovazione normativa rientrante nel potere discrezionale del legislatore: la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dev'essere pertanto dichiarata inammissibile.

    Art. 2758 c.c. · Art. 2772 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La serie numerosa dei privilegi speciali sui mobili, che è sempre la più importante, s'inizia con quello delle spese di giustizia, il cui parallelismo col privilegio delle spese di giustizia sugli immobili impone identico trattamento. Ho mantenuto quasi tutti i privilegi speciali che il codice del 1865 raggruppava in un unico articolo (1958), ma che, data la loro eterogeneità, era preferibile regolare in separate disposizioni. Avendo eliminato dai privilegi il pegno, per le ragioni già espresse, ho anche eliminato i privilegi sulle cauzioni (nn. 10 e 11 dell'art. 1958), le quali si concretano in costituzioni di pegno regolare o irregolare. Ho mantenuto altresì il privilegio per i canoni enfiteutici, non ostante il contrario parere espresso da autorevoli giuristi, non essendomi sembrata esauriente la ragione da essi addotta, che cioè il concedente sia sufficientemente protetto dalla facoltà di chiedere la devoluzione del fondo: questa facoltà rappresenta infatti un estremo mezzo di difesa, all'uso del quale è opportuno non incoraggiare il concedente, nell'interesse stesso dell'enfiteuta. In omaggio infine alla considerazione già enunciata, circa la convenienza di far richiamo nel codice di alcuni privilegi previsti e regolati da altre leggi, ho fatto menzione, negli articoli 2759, 2766 e 2768, rispettivamente, del privilegio dello Stato per l'imposta di ricchezza mobile, dei privilegi agrari, legale e convenzionale, e di quello per i crediti nascenti da reato, stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale, pur lasciandone, per le ragioni esposte, la regolamentazione specifica alle leggi relative. Insieme con il privilegio del vettore, previsto anche dal codice del 1865, ho disciplinato, nell'art. 2761, altri due privilegi: quello del mandatario, che il codice di commercio accordava solo per i rapporti commerciali, e quello del depositario e del sequestratario convenzionale. L'analogia della causa di tali crediti con quella del credito del vettore mi ha indotto a equipararli nella intensità e nel grado del privilegio. L'art. 2762 regola, in modo più preciso, il privilegio che il codice di commercio accordava al venditore di macchine d'importante valore solo per il caso di fallimento. Esso viene esteso ai prestiti fatti dalle banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul macchinario. Un nuovo privilegio è quello che introduce il successivo art. 2767 per il credito della persona danneggiata nel caso di assicurazione contro la responsabilità civile: privilegio che ha per oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore. Con il riconoscimento di tale privilegio, giustificato da evidenti ragioni di equità, si viene incontro all'esigenza pratica di sottrarre il terzo danneggiato al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato e d'impedire che, in caso di fallimento dell'assicurato, il danneggiato sia soddisfatto in moneta fallimentare, mentre il fallimento riceve integralmente l'indennità di assicurazione. Nel regolamento dei singoli privilegi speciali, uno dei più favoriti è quello delle spese di conservazione (art. 2756), il cui effetto, ripercuotendosi direttamente sulla cosa, mi ha indotto a dichiararlo prevalente ai diritti acquistati dai terzi sulla cosa medesima. Altri casi nei quali, per considerazioni di equità, ho attribuito al privilegio la stessa efficacia, sono quelli previsti negli articoli 2757, 2760, 2761, 2764 e 2765. Non ho creduto di dover ripetere la relativa dichiarazione anche per il privilegio concesso ai crediti di canoni enfiteutici (art. 2763), poichè, per il fatto stesso che tale privilegio colpisce i frutti fin dal momento in cui questi hanno esistenza, i diritti eventualmente accampati dai terzi devono considerarsi sempre posteriori al sorgere del privilegio e, quindi, per la regola generale espressa nel secondo comma dell'articolo 2747, non possono arrecargli pregiudizio. Il privilegio per le somministrazioni di materie utili all'agricoltura è stato esteso, nell'art. 2757, ai crediti per acque d'irrigazione. Relativamente al privilegio dello Stato per tributi indiretti (art. 2758), mi sono astenuto dalla specificazione, che faceva il codice del 1865, di alcuni di tali tributi, dovendo ritenersi tutti compresi nell'ampia formula di tributi indiretti. Particolarmente, per quel che riguarda l'imposta di successione, ho adottato una disposizione analoga a quella stabilita dal codice del 1865 per il corrispondente privilegio immobiliare. Ho poi richiamato nel codice il privilegio che la legge sulla finanza locale accorda ai comuni per l'imposta di consumo. Data infine la diversità di trattamento che ad alcuni di tali tributi indiretti fanno le leggi speciali (come ai diritti di dogana, alle tasse ipotecarie, di fabbricazione, ecc.), sia per quanto concerne le cose sulle quali viene concesso il privilegio, sia per l'ampiezza del medesimo, ho espressamente richiamato la disciplina delle leggi stesse. La norma relativa al privilegio del locatore (art. 2764), pur conservando immutati la figura, i caratteri e l'ampiezza che il privilegio aveva nel codice del 1865, è stata perfezionata mediante alcune modificazioni di sostanza e di forma. Così, si è precisato che il privilegio compete anche per i crediti derivanti da inadempienza contrattuale; che le forme da seguirsi per il sequestro dei mobili asportati sono quelle del sequestro conservativo; che la salvezza dei diritti dei terzi, di cui nell'ultima parte dell'articolo, è subordinata all'elemento della buona fede, intesa questa come ignoranza dell'esistenza del privilegio. Un trattamento analogo al privilegio del locatore viene fatto a quello attribuito ai crediti nascenti dai contratti di mezzadria e di colonia (art. 2765). Una disposizione nuova è quella dell'art. 2769, che consente al creditore di chiedere il sequestro dei mobili sui quali cade il privilegio, nei casi in cui vi sia minaccia di rimozione. La disposizione naturalmente è destinata a trovare applicazione solo per quei privilegi speciali la cui sussistenza è dalla legge subordinata a una particolare situazione della cosa. Tale diritto, del resto, era stato già affermato dalla giurisprudenza, non ostante il silenzio della legge, sopratutto per i privilegi del locatore e dell'albergatore. Un altro mezzo di tutela, che è stato accordato ad alcune categorie di creditori privilegiati, è il diritto di ritenzione (articoli 2756 e 2761), che opera nei casi in cui il credito sorge in relazione ad una cosa (ad es. spese di conservazione) la quale si trova nel possesso o nella detenzione del creditore. In questi casi la ritenzione è il mezzo più efficace per assicurare il soddisfacimento del credito o almeno la conservazione del privilegio. A rafforzare la posizione del creditore privilegiato si è nei detti casi estesa la disciplina del pegno per quanto attiene alla vendita della cosa. Un privilegio mobiliare, che però non viene menzionato in questa sezione, è quello che assiste il tributo fondiario, quando l'esattore agisce separatamente sui frutti, fitti e pigioni degli immobili soggetti ad imposta. Data l'intima connessione di tale privilegio con quello immobiliare, di cui potrebbe anzi dirsi una manifestazione, il codice del 1865 lo menzionava insieme con quest'ultimo, in unica disposizione (art. 1962); ed io ho creduto opportuno, per ragioni di semplicità, seguire lo stesso criterio. Ma, a rimuovere ogni dubbio circa il suo carattere di privilegio mobiliare, ho creduto anche opportuno d'inserirlo nella graduatoria che l'art. 2778 fa dei privilegi sui mobili. Dei privilegi sopra gli immobili.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1131

Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975. 22 parole tolte, 36 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.

Il privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'eredetolto: .

tolto: Lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, hanno i crediti dei comuni per l'imposta di consumo, in conformita' della legge speciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2758 · fonte del testo

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