Art. 2752 c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1999 al 1 dicembre 2007. Leggi il testo vigente →
[1]Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.
[2]((Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.)) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46)).
[3]Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
[4]Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
Testo in vigore dal 1 luglio 1999 al 1 dicembre 2007
