Art. 2751 c.c. — Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti
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Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
- 1)le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2)le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3)le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4)le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;
- 5)le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;
- 6)le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
- 7)i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975
