Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/03/1992 · relatore Renato Granata

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770 e

2776 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile

1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra

Statuti Iacoucci Giovanna ed il Fallimento Rossi Merichi Guido,

iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 17 aprile 1991 - emessa in un giudizio di

opposizione allo stato passivo promossa dalla moglie separata del

fallito per ottenere il riconoscimento del carattere privilegiato del

credito (proprio e dei figli minori) relativo ad importi arretrati

dell'assegno di mantenimento - l'adito Tribunale di Roma, considerato

che la richiesta dell'opponente trovava ostacolo nella normativa

vigente che, all'art. 2751 n. 4 c.c., si limita ad attribuire

privilegio generale sui mobili del debitore al solo credito per

"alimenti per gli ultimi tre mesi" e che ciò, nella specie,

rischiava di "vanificare di fatto ogni concreta aspettativa (della

ricorrente) di partecipare al riparto dei modesti introiti realizzati

dalla procedura concorsuale", ha ritenuto, di conseguenza, rilevante,

ed ha perciò sollevato, questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 c.c., "nella parte,

appunto, in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento del

coniuge separato o divorziato e dei figli sia considerato credito

privilegiato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.".

All'uopo il giudice a quo ha richiamato la precedente sentenza di

questa Corte n. 326/1983, dichiarativa dell'illegittimità dell'art.

2751- bis n. 1 c.c. "nella parte in cui non munisce di privilegio il

credito del lavoratore per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro

del quale sia responsabile il datore di lavoro"; ed ha argomentato

che analoga pronunzia additiva sia adottabile anche nella specie, per

il credito di mantenimento in oggetto, in considerazione del

particolare rilievo dei diritti (tra i quali quello di educazione ed

assistenza dei minori) alla cui soddisfazione quel credito è

preordinato, e che trovano il loro referente nei richiamati precetti

costituzionali che tutelano la famiglia fondata sul matrimonio come

cellula base della società civile.

2. - Proprio in relazione al carattere additivo della statuizione

richiesta, l'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri, ha eccepito, l'inammissibilità, invece,

della questione sollevata, anche in ragione della non definita natura

e collocazione del privilegio che si vorrebbe per tal via,

introdurre, con implicazione di scelte di merito legislativo

eccedenti l'ambito del giudizio di legittimità. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se siano o non

costituzionalmente legittime, in riferimento ai precetti degli artt.

2, 3, 29, 30 e 31 Cost., le disposizioni di cui agli artt. 2751 (Dei

privilegi generali sui mobili), 2770 (Dei privilegi sopra gli

immobili) e 2776 (Collocazione sussidiaria sugli immobili) del codice

civile "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di

mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai

figli sia munito di privilegio".

E, pregiudizialmente, se sia o non ammissibile la riferita

questione, in ragione dei limiti entro cui è consentita l'adozione

di pronunzie costituzionali additive.

2. - Il secondo quesito, il cui esame è ovviamente preliminare ed

assorbente, va risolto in senso negativo.

Come, infatti, reiterativamente già precisato (cfr., tra le più

recenti sentt. n. 287, 202, 44, 25/91, 29/90), una decisione di tipo

additivo è, in linea di principio, consentita soltanto quando la

soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione

discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di

legittimità, sì che la Corte in realtà proceda a un'estensione

logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialità

interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la

disposizione impugnata. Mentre, quando si profili una pluralità di

soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento

della Corte non è ammissibile, spettando la relativa scelta

unicamente al legislatore.

Ciò comporta, in materia di privilegi (anche in considerazione

del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al

riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti) che, mentre

è possibile, in tesi, sindacare - all'interno di una specifica norma

attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata

inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella

cui la causa di prelazione è riferita, certamente non consentito è

invece utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità per

introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di

un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con

strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la

tipologia del nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di

quelli preesistenti.

Al primo schema di intervento è pienamente riconducibile la

sentenza n. 326/1983 richiamata - non utilmente - dal giudice a quo

che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2751- bis cit. in esito

ad un giudizio appunto di non ragionevolezza della omessa inclusione

del "credito del lavoratore per danni conseguiti ad infortunio sul

lavoro del quale sia responsabile il datore di lavoro" nell'area

omogenea dei crediti, parimenti risarcitori, del dipendente nei

confronti del datore di lavoro, contemplata dalla norma attributiva

del privilegio in oggetto.

Diversamente, l'addizione ora richiesta va inevitabilmente ad

inserirsi nel secondo dei due delineati tipi di intervento additivo,

postulando scelte, innegabilmente di merito legislativo, in ordine

alla natura del privilegio che si vuole introdurre, anche per la

necessità di risolvere i connessi problemi attinenti al suo rapporto

(di precedenza, postergazione o concorrenza) con gli altri privilegi

già positivamente previsti.

Dal che appunto discende l'inammissibilità della prospettata

questione.

L'esigenza - particolarmente sottolineata dal giudice rimettente -

di non lasciare il credito di mantenimento in oggetto "così confuso

nella folla dei crediti chirografari" va di conseguenza

necessariamente apprezzata nella sede sua propria di un (auspicabile)

intervento legislativo. Potendo a presidio di quel credito allo stato

comunque applicarsi (come correttamente del resto nel giudizio a quo

già in concreto applicato) il (sia pur temporalmente circoscritto)

privilegio previsto dell'art. 2751 n. 4 per i crediti alimentari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2751, 2770, 2776 cod. civ., sollevata in riferimento agli

artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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