Corte costituzionale

Sentenza n. 17/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/2000 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751, n. 4,

e 2778, n. 17, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23

giugno 1998 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente

tra Novelli Marinella e il Fallimento FEPA di Tartoni Marco

C. s.a.s. e dei soci Tartoni Marco e Tartoni Mauro, iscritta al n.

861 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una procedura fallimentare dinanzi al Tribunale

di Ferrara veniva proposta da parte dell'ex coniuge del fallito

domanda di ammissione al passivo in via privilegiata del credito

maturato per il mancato pagamento di numerose mensilità dell'assegno

di mantenimento disposto in sede di separazione personale.

Il curatore, pur non opponendosi all'ammissione del credito, ne

contestava la natura privilegiata per difetto di una espressa

previsione legale della causa di prelazione.

Instaurato il giudizio, il Tribunale, con ordinanza emessa il 23

giugno 1998, sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751, n. 4,

e 2778, n. 17, del codice civile, "nella parte in cui non prevedono

tra i crediti aventi privilegio generale sui mobili del debitore il

credito del coniuge, separato o divorziato, al mantenimento".

1.1. - Ad avviso del giudice a quo, il credito azionato non

potrebbe ricomprendersi, in via interpretativa, nella previsione

dell'art. 2751, n. 3 (recte: n. 4), cod. civ., riguardante "i

crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone

alle quali gli alimenti sono dovuti per legge", stante la sicura

distinzione tra alimenti e mantenimento e tenuto conto della

tassatività dei privilegi e del conseguente divieto di applicazione

analogica della citata norma ad ipotesi dalla stessa non

espressamente previste.

Ritiene, in particolare, il rimettente che l'obbligo alimentare, di

cui all'art. 433 e segg. cod. civ., risponda all'esigenza di

garantire quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto

riguardo alla sua posizione sociale, allorché egli versi in stato di

bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Mentre l'obbligo di mantenimento che, nella disciplina della

separazione o del divorzio, la legge pone a carico di uno dei

coniugi, troverebbe il suo presupposto non nello stato di bisogno,

bensì nella mancanza, in capo all'altro coniuge, di adeguati redditi

propri. L'ammontare del relativo assegno, d'altro canto, dovrebbe

essere determinato non solo in relazione alle circostanze ed ai

redditi dell'obbligato (art. 156 cod. civ.), ma anche tenendo conto,

in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio, della condizione dei coniugi, delle ragioni della

decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno

alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di

ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, della durata

del matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 1

dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio) e successive modificazioni. La funzione dell'assegno di

mantenimento sarebbe in definitiva quella di garantire all'avente

diritto - come costantemente affermato dalla giurisprudenza di

legittimità - un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello

goduto in costanza di matrimonio.

1.2. - I due crediti, pur operando in ambiti distinti, sarebbero

tuttavia - ad avviso dello stesso rimettente - tra loro omogenei,

avendo entrambi natura, in senso lato, alimentare. La previsione del

privilegio a favore del credito di alimenti e non anche a favore di

quello di mantenimento comporterebbe, dunque, una ingiustificata

disparità di trattamento e sarebbe lesiva del principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

1.3. - Il giudice rimettente dichiara di essere consapevole che,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo strumento del giudizio

di legittimità costituzionale non può essere utilizzato per

introdurre, sia pure in considerazione del rilievo di un determinato

credito, una causa di prelazione ulteriore rispetto a quelle già

codificate. Ritiene peraltro che nella specie si tratti piuttosto di

sindacare sotto il profilo della ragionevolezza - come già in altre

occasioni la Corte ha fatto - la mancata inclusione, all'interno di

una specifica norma attributiva di un privilegio (quella, appunto, di

cui all'art. 2751, n. 4, cod. civ.), di una fattispecie omogenea a

quella cui la causa di prelazione è riferita.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

E ciò in quanto il diritto al mantenimento avrebbe un contenuto

molto più ampio del diritto agli alimenti, che varrebbe a

giustificare la minore rilevanza del credito e, quindi, il mancato

riconoscimento del privilegio. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Ferrara dubita, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt.

2751, n. 4, e 2778, n. 17, del codice civile, nella parte in cui non

riconoscono - secondo l'interpretazione dello stesso rimettente - il

privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di

mantenimento del coniuge separato o divorziato.

2. - La questione non è fondata, nei sensi di seguito indicati.

Contrariamente all'assunto da cui muove il rimettente, il

privilegio di cui alla norma denunciata, pur testualmente riferito ai

crediti di alimenti, deve ritenersi estensibile sul piano

interpretativo anche al credito di mantenimento del coniuge separato

o divorziato, superandosi in tal modo la disparità di trattamento

che altrimenti conseguirebbe ad una diversa ed opposta lettura della

norma.

In proposito, uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del

credito che, com'è stato osservato in dottrina, rappresenta la ratio

giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del

privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo.

Se, pertanto, si prescinde da considerazioni puramente

nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro

come il credito di alimenti, di cui all'art. 2751, n. 4, cod. civ.,

sia diretto a soddisfare, in conformità al significato comune

dell'espressione, le necessità di vita dell'alimentando anche se in

misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei

soggetti che vengono di volta in volta in considerazione.

Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella

sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato

o divorziato.

Una conferma, sia pure indiretta, dell'esattezza di tale opinione

si desume dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione

che, qualificando la domanda relativa agli alimenti un minus

necessariamente compreso in quella di mantenimento, muove

evidentemente dalla identità di causa petendi delle domande e,

quindi, sul piano sostanziale, dall'unitaria funzione di

sostentamento che caratterizza i relativi crediti.

Lo stesso credito di alimenti di cui all'art. 433 del codice civile

può assumere, d'altro canto, una diversa misura quantitativa in

ragione della particolare natura del rapporto da cui l'obbligazione

alimentare può derivare: mentre, ad esempio, il donatario non è

tenuto a prestare gli alimenti oltre il valore della donazione

tuttora esistente nel suo patrimonio (art. 438, terzo comma, cod.

civ.), tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura

dello stretto necessario (art. 439, primo comma, cod. civ.). E se è

pacifico come, in tali casi, la misura più ridotta degli alimenti

non faccia venir meno l'identità funzionale del credito, la stessa

conclusione non può non valere per l'ipotesi in cui il credito,

essendo parametrato al pregresso tenore di vita dell'alimentando,

abbia un contenuto più esteso anziché più ridotto di quello

stricto sensu alimentare.

3. - In base alle considerazioni che precedono risulterebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comportando una

irragionevole disparità di trattamento, una interpretazione che

escludesse dall'ambito della norma denunciata il credito di

mantenimento del coniuge separato o divorziato.

Avuto riguardo al fondamentale canone ermeneutico che, nel concorso

tra più possibili interpretazioni, impone di preferire quella

conforme a Costituzione, deve, pertanto, affermarsi - come del resto

già osservato, sia pure incidentalmente, da questa Corte (sentenza

n. 84 del 1992) - l'estensione del privilegio di cui alla norma

denunciata anche al credito di mantenimento del coniuge separato o

divorziato e, conseguentemente, l'infondatezza della questione

sollevata dal giudice rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale degli articoli 2751, numero 4, e 2778,

numero 17, del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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