Art. 2750 c.c. — Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
[1]I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.
[2]Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e' diversamente disposto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
