L'articolo 2751 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti. - Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

  • 1)le spese funebri necessarie secondo gli usi;
  • 2)le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
  • 3)le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
  • 4)i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge".

Testo vigente dal 30 agosto 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-07-29;426~art1 · fonte del testo

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