Corte costituzionale

Sentenza n. 130/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2751,

n. 5, del codice civile, in relazione all'art. 66 della legge 30 aprile

1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in

materia di previdenza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Di Gennaro Pasquale ed il fallimento

della società Cond'Air, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30

giugno 1971;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Chiaraviglio Luigi ed il fallimento

dell'Istituto per ricerche geografiche e studi cartografici, iscritta

al n. 383 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;

3) ordinanza emessa il 16 dicembre 1971 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Torio Vincenzo ed il fallimento della

società "La casa melzese", iscritta al n. 88 del registro ordinanze

1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del

19 aprile 1972.

Visto l'atto di Costituzione di Chiaraviglio Luigi;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1973 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile vertente tra Pasquale Di Gennaro ed

il Fallimento della società Cond'Air, avente ad oggetto opposizione,

ai sensi dell'art. 98, r.d. 1942, n. 267, avverso l'esclusione della

collocazione privilegiata di un credito derivante da prestazioni

professionali, il quale era stato ammesso nello stato passivo del

fallimento in via chirografaria perché anteriore all'ultimo anno; e,

successivamente, in altri due procedimenti - di analogo oggetto e

rispettivamente, vertenti tra Luigi Chiaraviglio ed il Fallimento

dell'Istituto per ricerche geografiche e studi cartografici e tra

Vincenzo Torio ed il Fallimento della società "La casa melzese" il

tribunale di Milano, con ordinanze del 29 ottobre 1970, del 24 giugno e

del 16 dicembre 1971, ha ritenuto rilevante e non manifestamente

infondato il dubbio di legittimità dell'art. 2751, n. 5, cod.civ.,

nella parte in cui limita il privilegio (generale sui mobili) dei

crediti di retribuzione dei professionisti e di ogni altro prestatore

d'opera intellettuale, alle (sole) "retribuzioni dovute per l'ultimo

anno".

2. - In tutte le ordinanze indicate, con coincidente ordine di

argomentazioni, l'illegittimità della norma è duplicemente

ipotizzata: per contrasto, rispettivamente, con l'art. 3 e con gli

artt. 1 e 35 della Costituzione.

3. - Sotto il primo profilo, si deduce l'ingiustificata (e prima

insussistente) disparità di tutela venutasi a creare, per effetto

della sopravvenuta legge 1969, n. 153, tra i crediti per prestazioni

d'opera intellettuale e quelli per prestazioni di lavoro subordinato:

questi ultimi, per l'art. 66 della detta legge, oltre che trasferiti

dal 14 al primo posto nell'ordine di prelazione fissato dall'art. 2778

c.c., godono ora del privilegio senza alcun limite di tempo, mentre per

i primi - tuttora collocati al 14 posto - è rimasto fermo il limite di

un anno.

E si osserva che siffatta grave disparità di trattamento - pur

tenute presenti le innegabili differenze ravvisabili tra lavoro

autonomo del professionista e lavoro subordinato - non trova, comunque,

giustificazione, attesa la permanente relativa omogeneità delle

rispettive situazioni e della particolare tutela che la Costituzione ha

voluto riconoscere al lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni".

4. - Sotto il secondo profilo - prescindendo dalle differenze

intercorrenti fra lavoro subordinato e lavoro autonomo ed

impregiudicata lasciando la preminenza di tutela riservata al primo nei

confronti del secondo - si pongono, invece, a raffronto la situazione

dei "crediti di fonte diversa", pervenendosi alla conclusione che il

trattamento meno favorevole che (in dipendenza, appunto, del limite

cronologico sopradetto) la legge (art. 2751, n. 5, cit.) riserva a

crediti (quelli dei professionisti) che "sorgono pur sempre da

un'attività lavorativa" rispetto a crediti aventi diversa origine e

natura (quelli di cui ai nn. 1-13 art. 2778 c.c.) contrasti con la

prioritaria valutazione del lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni (voluta dall'art. 35 della Costituzione) e con il

principio che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1).

5. - Nell'ordinanza emessa nel procedimento tra il Chiaraviglio ed

il Fallimento dell'Istituto di ricerche geografiche, in particolare, si

fa, per altro, poi, anche cenno al problema del dies a quo di

decorrenza dell'anno (entro cui il privilegio del credito del

professionista resta circoscritto) e si sottolinea l'incidenza che,

sulla sollevata questione di legittimità dell'art. 2751, n. 5, c.c.,

ha l'interpretazione "restrittiva", che tale termine fa decorrere (con

criterio difforme da quello adottato in sede di esegesi del n. 4 del

medesimo art. 2751) "dall'inizio dell'esecuzione".

Discinderebbe, invero, sul piano pratico, da tale accolta

interpretazione - secondo il giudice a quo - l'estrema difficoltà per

il professionista di avvalersi, in concreto, del meccanismo di

prelazione in suo favore previsto dalla norma. Di modo che, in

definitiva, i suoi crediti, finirebbero con il risultare sempre

chirografari: così vanificandosi la tutela costituzionale voluta dagli

artt. 1 e 35 della Costituzione.

6. - Tutte le ordinanze indicate sono state ritualmente notificate,

comunicate e pubblicate.

7. - Innanzi a questa Corte, si è costituito - nel procedimento

instaurato con l'ordinanza 24 giugno 1971 del tribunale di Milano -

l'opponente Chiaraviglio, che ha sostenuto l'illegittimità della norma

denunziata, riportandosi alle argomentazioni contenute in due pareri

giuridici (rispettivamente, richiesti dal Collegio dei Ragionieri e

Periti Commerciali di Milano e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti

di Milano e Lodi). Entrambi tali pareri, soprattutto accentrati sul

grado di collocazione del privilegio del credito del professionista,

convergono nel risolvere negativamente il quesito di legittimità

dell'art. 2751, n. 5, e dell'art. 2778 del codice civile. Sotto il

profilo dell'art. 3 Costituzione, si sottolinea la funzione di

sostentamento che i crediti di lavoro del professionista sono chiamati

ad assolvere non dissimilmente dai crediti di lavoro subordinato.

E sotto il profilo di contrasto con gli artt. 1 e 35 delle

Costituzione si afferma la inderogabilità dell'esigenza di preminenza

dei crediti qualificabili come "crediti di lavoro" (in senso lato)

rispetto ai crediti di fonte diversa.

8. - Con altra memoria, depositata il 2 maggio 1973, il

Chiaraviglio prospetta a questa Corte che, sebbene il dispositivo della

ordinanza del tribunale di Milano sollevi la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 2751, n. 5, cod. civ. soltanto

nella parte in cui limita il privilegio alle retribuzioni dovute per

l'ultimo anno, dalle argomentazioni esposte nella motivazione,

specialmente sulla disparità di trattamento del lavoratore subordinato

e del professionista, o del lavoratore autonomo, alla luce dell'art. 3

della Costituzione, si desume che si è voluto contestare la

legittimità costituzionale dell'art. 2751, n. 5, in tutta la sua

portata e pertanto anche con riguardo al disposto dell'art. 2778, n.

14, nella parte che ha riguardo alle retribuzioni.

Sulla base di questo assunto si insiste nella richiesta di

dichiarazione di illegittimità delle norme predette. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza,

vanno, ora, riuniti e decisi con unica sentenza, in quanto sollevano

identiche questioni.

2. - Occorre preliminarmente delimitare l'ambito di tali

questioni.

Contrariamente a quanto assume il Chiaraviglio nella memoria

depositata il 2 maggio 1973, viene qui in discussione la legittimità

costituzionale del solo art. 2751, n. 5, del codice civile, nella

parte che riguarda il limite temporale del privilegio dei crediti di

retribuzione dei professionisti ed altri prestatori d'opera

intellettuale, e non anche la legittimità del successivo art. 2778, n.

14, del codice civile, relativamente al grado di collocazione del

privilegio medesimo: atteso che tale ultima indicata norma non ha

formato oggetto di denunzia, neppure implicita, da parte del giudice a

quo.

3. - Come in narrativa detto, il primo prospettato profilo di

contrasto è quello tra l'art. 2751, n. 5 - nella parte sopra indicata

-, e l'art. 3 della Costituzione.

In particolare, la violazione del principio di uguaglianza,

canonizzato nel precetto costituzionale invocato, è fatta discendere -

nella motivazione delle ordinanze di rinvio e nelle adesive note

formulate dalla parte costituita - dal raffronto tra la situazione dei

crediti di retribuzione dei professionisti, il cui privilegio è

limitato alle sole "retribuzioni dovute per l'ultimo anno" e la diversa

situazione dei crediti di lavoro subordinato, i quali - per effetto del

disposto dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969, abrogativo dell'art.

2751, n. 4, del codice civile - risultano privilegiati senza alcun

limite di carattere temporale.

La disparità di trattamento in tal modo evidenziata si assume,

appunto, essere irrazionale ed ingiustificata, in considerazione della

omogeneità delle relative situazioni, riconducibili entrambe alla

comune matrice del "lavoro", che è fenomeno costituzionalmente

garantito "in tutte le sue forme ed applicazioni".

4. - La questione non è fondata.

È appena il caso, innanzitutto, di ricordare che - già

anteriormente alla cennata legge n. 153 del 1969 e vigendo l'art. 2751,

n. 4, del codice civile (che, anche in relazione ai crediti di

retribuzione di lavoro subordinato, limitava il privilegio agli "ultimi

sei mesi") - una rilevante differenza di carattere temporale, tra le

due descritte situazioni del privilegio dei crediti di retribuzione dei

professionisti e dei crediti dei lavoratori dipendenti, si era,

comunque, venuta a creare, per effetto dell'interpretazione che del

citato n. 4 dell'art. 2751 del codice civile aveva dato la

giurisprudenza.

La quale - nel fissare il dies a quo della decorrenza (a ritroso)

del detto termine di sei mesi - lo aveva ancorato "al momento della

cessazione del rapporto lavorativo", secondo un principio, quindi, del

tutto diverso rispetto a quello affermato (e tuttora applicato) per il

computo de "l'ultimo anno" che limita il privilegio del professionista,

che, invece, "decorre dall'inizio della procedura esecutiva".

E ciò in considerazione del fatto che "le diversità essenziali

esistenti tra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo, circa

l'oggetto, le modalità di prestazione dell'attività e circa il

sistema retributivo non consentono di regolare i rapporti stessi in

base ad un principio comune".

5. - D'altra parte, occorre ancora considerare - risultando,

altrimenti, falsati i termini della comparazione - che le due

situazioni del lavoro autonomo e subordinato non vengono qui poste a

raffronto nella loro globalità, bensì soltanto in relazione ad un

aspetto particolare, quale è il momento patologico del rapporto

caratterizzato dall'insolvenza della parte su cui incombe l'obbligo del

pagamento del lavoro.

Ora - avendo riguardo, appunto, a tale descritto momento (nella cui

ottica si colloca la questione in esame) - si coglie, con ancor più

tangibile evidenza, la diversità di posizione tra il libero

professionista ed il lavoratore subordinato.

Per il primo - che, normalmente, conta su una pluralità di clienti

- si tratta, invero, della perdita (eventuale) di uno dei tanti

crediti; per il secondo - che presta i suoi servigi, in genere, ad un

solo datore di lavoro, al quale è legato nello svolgimento della sua

attività principale e delle cui vicende economiche può subire le

conseguenze - si tratta, invece, del venir meno dell'unica possibile

fonte, da cui deriva tutta la retribuzione e dalla quale, quindi, egli

ha diritto di trarre i mezzi per il proprio sostentamento.

La rilevata diversa intensità del pregiudizio, rispettivamente, in

caso di mancata remunerazione della loro attività, giustifica anche la

diversità di tutela, in detta situazione, a tali soggetti apprestata,

ed in particolare, la diversa estensione temporale del privilegio

riconosciuto ai rispettivi crediti, in sede concorsuale.

Senza dire, sotto altro profilo, che al professionista - a

differenza che al lavoratore dipendente (e della legittimità di tale

discriminazione nessuno ha mai dubitato) - si offrono anche altri

strumenti per una più celere e rapida realizzazione dei propri crediti

(quali lo speciale procedimento di cui alla legge 1942 n. 794, in

materia di prestazioni giudiziali ed, in genere, il procedimento

monitorio di cui all'art. 633 e segg. del codice di procedura civile).

6. - Infine - per quanto attiene alla ulteriore (e, per altro, non

del tutto chiaramente) prospettata violazione degli artt. 1 e 35 della

Costituzione - è sufficiente, per evidenziare l'infondatezza della

relativa questione, richiamare quanto da questa Corte in altre

occasioni già affermato (v., per tutte, la sent. n. 22 del 1967) circa

la reale funzione e portata di tali norme.

Le quali "non vogliono determinare i modi e le forme della tutela

del lavoro, ma solo enunciarne il criterio ispiratore".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 2751, n. 5, del codice civile, sollevate, in riferimento

all'art. 3 ed agli artt. 1 e 35 della Costituzione, dalle ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari