Codice civile

Art. 2616 c.c. — Costituzione

[1]Con provvedimento dell'autorita' governativa, sentite le corporazioni interessate, puo' essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attivita' economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.

[2]Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 46/1963

    Questione infondata
    9 aprile 1963

    dichiara: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 2617 del Codice civile e nell'art. 7 della legge 9 aprile 1953, n. 297; b) l'illegittimità costituzionale delle norme contenute: - nel R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 85, convertito in legge 2 aprile 1936, n. 613; - nel R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 279, convertito in legge 2 aprile 1…

    Art. 2617 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 2616 c.c. · Art. 7 Provvedimenti a favore della citta' di Napoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina finora esaminata riguarda i consorzi volontari; ma poichè i loro fini devono essere coordinati con le esigenze dell'organizzazione nazionale della produzione, sono previste, con una norma generale, che va decisamente oltre le disposizioni della legge 16 giugno 1932, n. 834, sia la costituzione obbligatoria dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, sia la trasformazione in obbligatori di quelli volontari, mediante provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate (art. 2616). Tra le applicazioni di questa norma generale, ha particolare importanza nella struttura politica economica del nostro Paese quella relativa agli ammassi dei prodotti agricoli menzionata dall'art. 2617, pur con un rinvio alle disposizioni delle leggi speciali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1056

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2616 · fonte del testo

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