Art. 116 c.c.i.i. — Trasformazione, fusione o scissione

Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la societa' debitrice e le altre societa' partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino alla loro attuazione.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 137 parole tolte, 253 parole aggiunte.

tolto: Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della societa' debitrice, la validita' di queste puo' essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nelaggiunto: Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede tolto: le societa' interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione aggiunto: la societa' debitrice e le altre societa' partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data tolto: della pubblicazione e l'udienza aggiunto: dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno tolto: trenta giorni. Gli effetti delle aggiunto: quarantacinque giorni. Le operazioni di cui al comma 1, tolto: in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, aggiunto: non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente tolto: spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile aggiunto: cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino tolto: all'attuazione del piano aggiunto: alla loro attuazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art116 · fonte del testo

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