Art. 57 — Fusioni e scissioni

((La Banca d'Italia autorizza: a) le fusioni nelle quali la societa' incorporante e' una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la societa' scissa e' una banca italiana.)) 118 ((L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidita' del profilo prudenziale delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidita' finanziaria delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacita' del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attivita'; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.)) 118 ((La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte.)) 118 ((Non si puo' dare corso all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1.)) 118 ((Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si puo' dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 ovvero il parere positivo dell'autorita' di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.)) 118 Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a quindici giorni. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validita' e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissione. ((La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalita' e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non e' necessaria, nonche' le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208

118

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "L'articolo 57, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto, e l'articolo 61-bis, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa".

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 2016 al 9 gennaio 2026. 44 parole tolte, 366 parole aggiunte.

La Banca d'Italia autorizza tolto: le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; l'autorizzazione non e' necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14aggiunto: : a) le fusioni nelle quali la societa' incorporante e' una banca italiana; b) le scissioni nelle quali la societa' scissa e' una banca italiana. L'autorizzazione e' rilasciata quando ricorrono condizioni atte a garantire la solidita' del profilo prudenziale delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis dopo il completamento dell'operazione, tenuto conto dei seguenti criteri: la reputazione delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la solidita' finanziaria delle banche, delle societa' di partecipazione finanziaria e delle societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo previste dall'articolo 60-bis, coinvolte nell'operazione; la capacita' del soggetto risultante dalla fusione o scissione di rispettare le disposizioni del presente decreto e del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabili, le altre disposizioni che ne regolano l'attivita'; il fatto che il piano di attuazione dell'operazione proposta sia realistico e solido da un punto di vista prudenziale; la mancanza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'operazione proposta, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione proposta possa aumentarne il rischio. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. aggiunto: La Banca d'Italia nega l'autorizzazione se le condizioni di cui al comma 1-bis non sono soddisfatte. Non si puo' dare corso tolto: all'iscrizione nel registro delle imprese del aggiunto: all'atto di fusione o di scissione prima che sia intervenuta l'autorizzazione di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-quater, non si puo' dare corso agli adempimenti pubblicitari previsti dal codice civile e dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, in relazione a un progetto di fusione o di scissione tolto: e della aggiunto: a cui prendono parte banche e alla deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 aggiunto: ovvero il parere positivo dell'autorita' di un altro Stato dell'Unione europea competente ai sensi dell'articolo 27-decies della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile e' ridotto a … incorporante, della banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per scissioneaggiunto: . La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, le modalita' e i termini del procedimento di autorizzazione di cui al comma 1, i casi in cui l'autorizzazione non e' necessaria, nonche' le ipotesi in cui fusioni e scissioni, anche diverse da quelle di cui al comma 1, devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 6) che "L'articolo 57, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, modificati o introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto, e l'articolo 61-bis, commi 4, 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del presente decreto, si applicano ai casi che si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della relativa disciplina attuativa, emanata ai sensi dell'articolo 57, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del presente decreto. Fino a tale data, continuano ad applicarsi l'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto, e la relativa disciplina attuativa".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art57 · fonte del testo

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