Codice civile

Art. 241 c.c. — Prova in giudizio

((Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione puo' darsi in giudizio con ogni mezzo.)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)).

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 237, relativo ai fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, il nuovo testo chiarisce che i tre elementi tradizionali (nomen, traclaius, fama) devono sussistere congiuntamente perchè s'abbia la prova del rapporto di filiazione. I rilievi sulle disposizioni di questa sezione, quali erano concepite nel progetto sono stati in massima parte accolti. Non si è creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'art. 238, la dizione «nessuno può muovere controversia» all'altra «non si può contestare la legittimità», poichè quest'ultima sembra rispondere meglio, dal punto di vista terminologico alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità. Parimenti è sembrata più precisa nell'art. 241 l'espressione «genitori ignoti», anzichè quella «genitori incerti». In quest'ultimo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità è stato soppresso l'accenno ai «fatti già certi», contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 138

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 7 febbraio 2014. 50 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, tolto: o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione puo' darsi tolto: col mezzo di testimoni.

tolto: Questa prova non puo' essere ammessa che quando vi e' un principio di prova per iscritto, ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l'ammissione della prova aggiunto: in giudizio con ogni mezzo. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art241 · fonte del testo

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