Art. 237 c.c. — Fatti costitutivi del possesso di stato

[1]Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

[2]In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualita' al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualita' dalla famiglia. 263

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

263

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".

Testo vigente dal 29 dicembre 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 286/2016

    Ha colpito questo articolo
    21 dicembre 2016

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento dell'Associazione Rete per la Parità nel giudizio incidentale di costituzionalità avente ad oggetto la norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000) che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, pur in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori. L'interveniente - che non è parte del giudizio a quo - non riveste la posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio incidentale, non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei suoi confronti, effetti immediati e neppure indiretti. Per costante giurisprudenza, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Perché l'intervento sia ammissibile, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge deve, quindi, produrre sulla posizione soggettiva degli intervenienti lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015, n. 162 del 2014 e relative ordinanze dibattimentali, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e relativa ordinanza dibattimentale; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013; ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza dibattimentale ).

    Art. 237 c.c. · Art. 262 c.c. · Art. 299 c.c. · Art. 2 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 131/2022

    Illegittimità dichiarata
    31 maggio 2022

    La carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato è causa di inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedente: S. 30/2021 - mass. 43625 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Potenza in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., dell'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939 e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000. Il giudice a quo afferma apoditticamente la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, limitandosi a una sintetica elencazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate e compendiando tali affermazioni con una lacunosa citazione di stralci della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale).

    Art. 262 c.c. · Art. 299 c.c. · Art. 237 c.c. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 145/2007

    Questione inammissibile
    27 aprile 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franco BILE, Pre…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 143-bis c.c. · Art. 236 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 237, relativo ai fatti costitutivi del possesso di stato di figlio legittimo, il nuovo testo chiarisce che i tre elementi tradizionali (nomen, traclaius, fama) devono sussistere congiuntamente perchè s'abbia la prova del rapporto di filiazione. I rilievi sulle disposizioni di questa sezione, quali erano concepite nel progetto sono stati in massima parte accolti. Non si è creduto di poter convenire nella proposta di sostituire nel capoverso dell'art. 238, la dizione «nessuno può muovere controversia» all'altra «non si può contestare la legittimità», poichè quest'ultima sembra rispondere meglio, dal punto di vista terminologico alla qualificazione dell'azione, indicata nella sezione successiva come azione di contestazione di legittimità. Parimenti è sembrata più precisa nell'art. 241 l'espressione «genitori ignoti», anzichè quella «genitori incerti». In quest'ultimo articolo, che fissa le condizioni per l'ammissibilità della prova testimoniale in ordine all'azione di reclamo di legittimità è stato soppresso l'accenno ai «fatti già certi», contenuto nel corrispondente art. 248 del progetto definitivo, e ciò per troncare le incertezze sorte sotto l'impero del codice del 1865. Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 138

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 2014 al 29 dicembre 2016.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art237 · fonte del testo

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