Art. 235 c.c. — Disconoscimento di paternità
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
Abrogato dal 7 febbraio 2014
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice civile, nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento di paternità, la preventiva prova dell'adulterio del coniuge. Ed invero, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e l'apodittica affermazione della rilevanza sulla base del mero richiamo all'ordinanza della Corte di cassazione, impediscono alla Corte ogni valutazione sulla rilevanza della questione.
Art. 235 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 235 cod. civ. - laddove consentirebbe di esperire l'azione per il disconoscimento di paternità al marito che, affetto da impotenza nel periodo che va dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio concepito durante il matrimonio, abbia dato il proprio consenso all'inseminazione artificiale eterologa della moglie - sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., in quanto - posto che l'art. 235 cod. civ. riguarda esclusivamente la generazione che segue ad un rapporto adulterino, ammettendo il disconoscimento della paternità in tassative ipotesi, quando le circostanze indicate dal legislatore facciano presumere che la gravidanza sia riconducibile, in violazione del dovere di reciproca fedeltà, ad un rapporto sessuale con persona diversa dal coniuge; e che la possibilità che ipotesi nuove, non previste al tempo dell'approvazione di una norma, siano disciplinate dalla stessa non è da escludersi in generale, ma implica un'omogeneità di elementi essenziali e un'identità di "ratio", nella cui carenza l'estensione della portata normativa della legge si risolverebbe in un arbitrio - integrerebbe un'estensione arbitraria l'equiparazione della fattispecie "de qua" a quelle, tanto dissimili, previste dalla disposizione impugnata. - S. nn. 44 e 341/1990, 27 e 429/1991, 148/1992, 303/1996, 10/1998. red.: S. Di Palma
Art. 235 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Sono stati raggruppati in unica disposizione (articolo 235), i vari casi possibili di disconoscimento di paternità, comprendendovi anche quello dell'adulterio della moglie, accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita, che il progetto definitivo contemplava in un articolo a parte, mettendo però in chiaro che l'adulterio e il celamento devono essere corroborati da altri fatti probanti. Riguardo alla prova, non è sembrata necessaria una norma apposita per affermare che il disconoscimento può aver luogo con qualsiasi mezzo di prova. È chiaro infatti che, nel silenzio della legge, ogni mezzo a prova deve ritenersi ammissibile. Nel riunire i vari casi di disconoscimento si è resa riferibile a tutti la norma secondo la quale la sola dichiarazione della madre non basta a escludere la paternità. Nel progetto definitivo tale norma era enunciata soltanto in relazione all'ipotesi dell'adulterio della moglie accompagnato dal celamento della nascita del figlio. Ma, riesaminata la questione, si è considerato che, sebbene la norma abbia maggiore rilevanza pratica nella ipotesi anzidetta, tuttavia essa deve poter valere in ogni altra ipotesi di disconoscimento, In quanto costituisce applicazione del principio generale, che limita il potere dispositivo della volontà privata nell'accertamento dello stato di filiazione legittima. Delle prove della filiazione Legittima.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 137
4 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 2006 al 7 febbraio 2014. 154 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Disconoscimento di paternita'.
tolto: L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:
tolto: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
tolto: 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
tolto: 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'.
tolto: La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
tolto: L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art235 · fonte del testo
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