Codice civile

Art. 299 c.c.

[1]Cognome dell'adottato.

[2]L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. 325

[3]Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

[4]Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. 263 317

[5]Se l'adozione e' compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.

[6]Se l'adozione e' compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. 263

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

133

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2001, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui nonprevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli".

Corte Costituzionale

263

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2016, n. 286 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno", e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo, nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Corte Costituzionale

317

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 aprile - 31 maggio 2022, n. 131 (in G.U. 1ª s.s. 01/06/2022, n. 22), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziche' prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziche' prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

Corte Costituzionale

325

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziche' di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'eta', se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto".

Testo vigente dal 6 luglio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 210/2025

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 2025

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 19…

    Art. 299 c.c. · Art. 55 adozione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/2023

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, comprime irragionevolmente il diritto inviolabile all’identità personale, che inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, quale suo segno distintivo. E se l’attribuzione all’adottato del cognome dell’adottante costituisce uno degli effetti tipici dell’adozione – vista l’esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l’adottante – la scelta del legislatore che preclude all’adottato di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio, contrasta con la tutela della sua identità personale. Da un lato, infatti, l’ordine con cui il cognome dell’adottante si unisce a quello dell’adottato maggiore d’età incide sul diritto alla sua identità personale; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell’adottante – il suo cognome – che viene assunto dall’adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico. Se, dunque, l’adottato maggiore d’età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all’identità personale attraverso l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio – tenuto conto anche che tale tipo di adozione della persona maggiore d’età è sorretta da istanze di tipo solidaristico, variamente declinate – e se anche l’adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all’adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell’istituto renda ulteriormente palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, che rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l’istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).

    Art. 299 c.c. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 286/2016

    Ha colpito questo articolo
    21 dicembre 2016

    È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento dell'Associazione Rete per la Parità nel giudizio incidentale di costituzionalità avente ad oggetto la norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000) che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, pur in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori. L'interveniente - che non è parte del giudizio a quo - non riveste la posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio incidentale, non essendo quest'ultimo destinato a produrre, nei suoi confronti, effetti immediati e neppure indiretti. Per costante giurisprudenza, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Perché l'intervento sia ammissibile, l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della legge deve, quindi, produrre sulla posizione soggettiva degli intervenienti lo stesso effetto che produce sul rapporto oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015, n. 162 del 2014 e relative ordinanze dibattimentali, n. 293 del 2011, n. 118 del 2011, n. 138 del 2010 e relativa ordinanza dibattimentale; ordinanze n. 240 del 2014, n. 156 del 2013; ordinanze allegate alla sentenza n. 134 del 2013 e all'ordinanza n. 318 del 2013; ordinanza n. 150 del 2012 e relativa ordinanza dibattimentale ).

    Art. 237 c.c. · Art. 262 c.c. · Art. 299 c.c. · Art. 2 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Non è sembrata giustificata la proposta di far pronunziare l'adozione mediante sentenza anzichè mediante decreto. Il carattere pubblicistico rimane ben chiaro qualunque sia la forma che assume il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 161

  • Sono contemplate nell'art. 299 del testo talune deroghe al principio generale che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo aggiunge al proprio. Tale articolo infatti disciplina dettagliatamente l'ipotesi di adozione del figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, stabilendo che egli assume il solo cognome dell'adottante, perdendo in tal modo il cognome che gli è stato imposto come figlio di ignoti, e che denunzierebbe la sua origine oscura. Per evitare poi il pericolo di abusi, cui si prestano i riconoscimenti tardivi da parte dei genitori naturali nei confronti dei figli adottati da persone facoltose o in alta posizione sociale, si dispone che il riconoscimento posteriore all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore naturale, finchè il vincolo di adozione non sia sciolto in uno dei casi contemplati dal codice.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 162

Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 2 giugno 2022 al 6 luglio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio - 4 luglio 2023, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/07/2023, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziche' di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'eta', se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art299 · fonte del testo

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