Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1986 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2195 codice

civile, 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 28 e 51 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche), 1, comma secondo, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi), promossi con ordinanze emesse il 10 ottobre 1981 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Reggio Emilia, il 10 dicembre

1983 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria (n. 5

ordd.), il 19 ottobre 1983 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Macerata, il 31 marzo 1983 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Terni (n. 2 ordd.), il 23 febbraio 1984 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, il 20 marzo 1984

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo, il 22 maggio

1984 e 19 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Trento, il 18 ottobre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Varese, il 22 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di primo

grado di Mondovl', il 21 febbraio 1984 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Macerata e il 12 febbraio 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Treviso, iscritte rispettivamente al n.

330 del registro ordinanze 1983, ai nn. 79, 80, 81, 82, 98, 336, 553,

554, 799, 809, 927, 1016 e 1134 del registro ordinanze 1984 e ai nn.

84, 192 e 383 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 253 del 1983, nn. 109, 197, 252, 287,

294, 307 e 321 del 1984 e ai nn. 13 bis, 119 bis, 155 bis, 167 bis e

250 bis del 1985.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 10 ottobre 1981 (ma pervenuta alla

Corte il 16 aprile 1983), la Commissione tributaria di primo grado di

Reggio Emilia, giudicando sui ricorsi proposti da una serie di

rappresentanti di commercio, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, in relazione

all'art. 51 del decreto n. 597 del medesimo anno ed in riferimento agli

art. 3 e 53 della Costituzione, "nella parte in cui non esclude

dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dal solo lavoro".

L'impossibilità di estendere alla professione esercitata dai

ricorrenti il dispositivo della sentenza n. 42 del 1980, con cui questa

Corte ha dichiarato illegittima l'applicazione dell'ILOR ai redditi di

lavoro autonomo, determinerebbe infatti un contrasto fra la normativa

stessa e il principio di eguaglianza riferito alla capacità

contributiva: giacché l'attività di "rappresentante di commercio

senza deposito" non richiederebbe "una maggiore disponibilità

patrimoniale di quanto necessario all'apertura e conduzione di uno

studio professionale".

Identica questione è stata sollevata dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Alessandria, con cinque ordinanze datate 10

dicembre 1983 (nonché dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Macerata, con due ordinanze rispettivamente datate 19 ottobre 1983 e 21

febbraio 1984, dalla Commissione tributaria di primo grado di Mondovl',

con ordinanza del 22 giugno 1984, e dalla Commissione tributaria di

primo grado di Treviso, con ordinanza del 12 febbraio 1985), nella

parte in cui la norma impugnata "non esclude dall'ILOR i redditi dei

rappresentanti di commercio senza deposito"; mentre la Commissione

tributaria di primo grado di Terni, con due ordinanze del 31 marzo 1983

(pervenute a questa Corte il 2 maggio 1984), ha impugnato anch'essa

l'art. 1 del d.P.R. n. 597 (rectius: n. 599), in riferimento ai

predetti parametri costituzionali, "nella parte in cui tale norma non

esclude dall'ILOR i redditi di impresa derivanti dal solo lavoro" dei

rappresentanti di commercio senza deposito; e la Commissione tributaria

di primo grado di Piacenza, con ordinanza del 23 febbraio 1984, ha

invece posto l'accento - nei medesimi termini - sui "redditi prodotti

dagli agenti di commercio" (al pari della Commissione tributaria di

primo grado di Trento, che per altro impugna - con due ordinanze emesse

il 22 maggio e il 19 giugno 1984 - tanto l'art. 4 n. 1 della legge n.

825 del 1971 e l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973,

quanto l'art. 51 del contemporaneo d.P.R. n. 597).

A sua volta, la Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo,

con ordinanza del 20 marzo 1984, ha impugnato l'art. 1 del d.P.R. n.

599 cit., sempre in relazione all'art. 51 del d.P.R. n. 597 ed in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte riguardante i redditi

degli artigiani, "tutte le volte ed in tutti i casi in cui l'effettivo

apporto del lavoro è sicuramente prevalente al capitale nella

formazione del reddito". E la Commissione tributaria di primo grado di

Varese, con ordinanza del 18 ottobre 1984, ha infine contestato la

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 599, come pure

degli artt. 51 e 28 del d.P.R. n. 597 cit., nonché dell'art. 2195 cod.

civ., "nella parte in cui permettono la sottoposizione al regime

fiscale dell'ILOR dei procacciatori d'affari in campo assicurativo con

lavoro autonomo non organizzato in forma d'impresa".

2. - In tutti questi giudizi - fatta eccezione quello instaurato

dall'ordinanza 21 febbraio 1984 della Commissione tributaria di secondo

grado di Macerata - è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo nel senso della non fondatezza.

Premesso che quello prodotto dai rappresentanti od agenti di

commercio, anche senza deposito, costituirebbe reddito d'impresa e non

di lavoro autonomo, l'Avvocatura dello Stato rileva che la questione

proposta alla Corte si risolverebbe in un problema di merito, attinente

"alla insindacabile sfera della discrezionalità del legislatore":

giacché questi avrebbe "solo recepito una assimilazione che era stata

già operata dall'ordinamento" (ex art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973)

e sulla quale non avrebbe affatto inciso la ricordata sentenza n. 42

del 1980. Al contrario, tale sentenza fornirebbe argomento per

respingere l'attuale impugnativa, avendo ritenuto legittima la

sottoposizione all'ILOR degli stessi redditi di lavoro autonomo, "dove

sussistano valide ragioni per assimilarli ai redditi di impresa".

Quanto all'ordinanza 20 marzo 1984 della Commissione tributaria di

secondo grado di Rovigo, l'Avvocatura dello Stato ha per altro eccepito

l'inammissibilità della questione concernente i redditi artigiani,

notando che "essi possono appartenere alla categoria dei redditi di

impresa od a quella dei redditi di lavoro autonomo, a secondo

dell'organizzazione data all'attività"; sicché non sarebbe

"effettivamente motivata la rilevanza" della questione medesima ai fini

del caso di specie. Considerato in diritto :

1. - I diciassette giudizi si prestano ad essere riuniti e

congiuntamente decisi. Tutte le ordinanze in esame hanno infatti in

comune l'impugnazione dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale

sui redditi), nella parte in cui non esonera dall'ILOR talune specie di

redditi, giuridicamente inclusi nella figura del reddito d'impresa, pur

appartenendo - in realtà - all'area del lavoro autonomo; sicché la

loro mancata esclusione contrasterebbe con il principio

dell'eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli

artt. 3 e 53 della Costituzione, come ricostruito dalla Corte nella

sentenza n. 42 del 1980.

2. - La questione si dimostra inammissibile, per un duplice

concorrente motivo.

Da un lato, la stessa sentenza n. 42 del 1980, pur non avendo

sindacato se il possesso di qualunque tipo di reddito d'impresa

costituisca legittimo presupposto di applicazione dell'imposta locale

sui redditi, ha tuttavia ritenuto - testualmente - che "allo stato

attuale dell'ordinamento tributario... la distinzione fra i redditi di

lavoro e i redditi d'impresa" va "operata alla stregua dell'art. 51 del

d.P.R. n. 597 del 1973", senza poter essere diversamente articolata

dalla Corte. Da ciò la sentenza n. 42 desumeva già la conseguenza che

competesse al legislatore "stabilire - nei limiti della ragionevolezza

- ulteriori criteri, specificativi di quelli dettati dall'art. 51", per

definire in tal modo i redditi di lavoro autonomo assimilabili ai

redditi d'impresa. E, reciprocamente, da ciò deriva ora che spetta pur

sempre al legislatore individuare i tipi dei redditi d'impresa

eventualmente assimilabili ai redditi di lavoro autonomo: come in

effetti potrebbe registrarsi - se fosse approvata l'una o l'altra delle

varie proposte di riforma dell'ILOR, giacenti all'esame delle Camere -

nel caso dei redditi prodotti dagli artigiani, dai rappresentanti e

dagli agenti di commercio, nonché dai procacciatori d'affari nel campo

assicurativo, dei quali si ragiona e si controverte nei giudizi a

quibus.

In altre parole, la Corte non è abilitata ad introdurre in materia

- mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni

dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o comunque

considerate dalla legislazione tributaria. Valgono infatti le

motivazioni svolte - sia pure ad altri fini - nella sentenza n. 314 del

1983, là dove si è osservato che sono inammissibili questioni di

legittimità costituzionale miranti a realizzare, entro le generali

previsioni normative, "specifiche sottodistinzioni, trascurate dal

legislatore". Per contro, è appunto in questi termini che le ordinanze

di rimessione sollecitano la Corte a dichiarare - in parte qua -

l'invalidità dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del 1973.

Così, nell'ordinanza emessa dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Rovigo (R.O. n. 809/1984), non si prende per nulla in esame

la generalità dei redditi artigiani, ma si pretende che la Corte

distingua l'attività artigianale non richiedente "un apprezzabile

concorso di capitali, consistendo quasi esclusivamente in un lavoro

personale e manuale". Del pari, nelle quindici ordinanze relative agli

agenti ed ai rappresentanti di commercio, non si prende di mira

l'intero complesso delle attività presentemente regolate dalla legge 3

maggio 1985, n. 204 (nonché dagli artt. 1742 e seguenti del codice

civile), ma si cerca di enucleare la figura del rappresentante o

dell'agente senza deposito, che non trova riscontro sul piano

legislativo, sia tributario che civilistico ed amministrativo. E nello

stesso senso l'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di

Varese (R.O. n. 1334/1984) non riguarda gli agenti di assicurazione di

cui all'art. 1753 cod. civ., bensl' concerne l'ipotesi - tutt'altro che

definita sul piano normativo - dei "procacciatori d'affari in campo

assicurativo con lavoro autonomo non organizzato in forma d'impresa".

Il che dimostra che le situazioni sottoposte al sindacato della

Corte non divergono, fondamentalmente, da quella che ha dato luogo ad

una recente ordinanza di manifesta inammissibilità, recante il numero

263 del 1985: con la quale è stata esclusa la fattibilità di un

"intervento normativo di tipo additivo", inteso a "sostituire

all'attuale sistema di articolazione per fasce del reddito di impresa,

un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso per caso, delle

singole componenti del reddito stesso, al fine dell'applicazione

dell'ILOR".

3. - D'altro lato, però, tutto questo non toglie che le

valutazioni sottratte alla Corte siano invece effettuabili dai singoli

giudici tributari, per quanto di loro competenza, in via

d'interpretazione delle nonne legislative vigenti.

La stessa Avvocatura dello Stato non ha mancato di prospettare

ipotesi del genere, quanto alla citata ordinanza della Commissione

tributaria di secondo grado di Rovigo: in ordine alla quale l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce,

preliminarmente, che sarebbe stato necessario accertare se i proventi

artigianali in questione appartenessero alla categoria dei redditi

d'impresa ovvero a quella dei redditi di lavoro autonomo. Inoltre

l'eccezione riceve sostegno da quella giurisprudenza tributaria, che ha

collocato nell'ambito del lavoro autonomo, anziché dell'impresa

propriamente detta, il reddito prodotto per mezzo di attività

artigianali implicanti l'impiego di modesti capitali e dovuto

all'impegno personale dei contribuenti, senza presupporre alcuna

organizzazione imprenditoriale. Ed anche in dottrina tale

giurisprudenza ritrova autorevoli consensi: sia da parte di chi rileva

- in linea generale - che l'art. - 51 del d.P.R. n. 597 del 1973

definisce il reddito d'impresa ai fini dell'IRPEF, sicché quei

concetti non potrebbero venire acriticamente adoperati

nell'applicazione di un'imposta quale l'ILOR, mirante alla

discriminazione qualitativa dei redditi nei termini indicati dalla

Corte con la sentenza n. 42 del 1980; sia da parte di chi aggiunge -

con specifico riferimento alle attività artigianali - che occorrerebbe

fin d'ora distinguere, anche ai fini fiscali, tra l'artigiano - piccolo

imprenditore e l'artigiano che tale non sia (tanto più in vista di una

realtà multiforme e composita come quella attualmente riguardata dalla

legge- quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443).

Sotto un tale aspetto, la proposta impugnativa non raggiunge il

livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al

sindacato della Corte, per il semplice motivo che trattasi appunto di

un problema interpretativo, riservato agli stessi giudici rimettenti.

Ma questa conclusione è valida, a più forte ragione, anche nel caso

dei rappresentanti e degli agenti di commercio con o senza deposito

(come pure nel caso dei procacciatori d'affari in campo assicurativo).

In presenza di "attività ausiliarie" sul tipo di quelle predette, si

rende ancor più necessario, soprattutto ai fini dell'imposta locale

sui redditi, verificare se ricorrano o meno i requisiti minimi perché

si possa realmente parlare d'impresa: senza di che la capacità

contributiva correlata all'ILOR verrebbe presunta, nelle singole

ipotesi, indipendentemente da ogni fondamento effettuale.

Ciò basta ad imporre una dichiarazione d'inammissibilità,

coinvolgente non solo l'art. 1, secondo comma, del d.P.R. n. 599 del

1973 (nonché la corrispondente previsione dell'art. 4 n. 1 della

legge-delega 9 ottobre 1971, n. 825), ma anche l'art. 51 del

contemporaneo d.P.R. n. 597 ed il richiamato art. 2195 cod. civ..

Mentre, per quanto riguarda l'art. 28 del d.P.R. n. 597, censurato

dalla sola Commissione tributaria di primo grado di Varese,

l'impugnativa risulta inammissibile per totale difetto di rilevanza,

dal momento che quella norma attiene specificamente al "reddito

agrario".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2195 cod. civ., 4 n. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,

28 e 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, 1, secondo comma, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata in riferimento agli artt.

3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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