Nell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

  • a)per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attivita' di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attivita' ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attivita' di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • b)per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a). L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali puo' consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dalla azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione. Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicita', si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'istituto medesimo". I versamenti effettuati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali fino al 30 giugno 1972, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, purche' tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali.

Testo vigente dal 30 marzo 1973

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 359/1988

    Questione inammissibile
    24 marzo 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967 come modificato dall'art. 4, lett. a), della legge 15 marzo 1973 n. 44, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte co…

    Art. 3 cost. · Art. 3 Previdenza dei dirigenti di aziende industriali · Art. 4 Previdenza dei dirigenti di aziende industriali · Art. 4 Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-03-15;44~art4 · fonte del testo

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