I primi tre commi dell'art. 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono sostituiti dai seguenti: Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:

  • a)per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 n. 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'art. 17, primo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, assolte sugli acquisti e sulle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 25 per cento del relativo ammontare;
  • b)per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195, n. 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni di merci formanti oggetto dell'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti del 10 per cento e del 5 per cento del relativo ammontare, secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrosso;
  • c)per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni; di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attivita', ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971 al 25 maggio 1972 nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tutt'ora posseduti alla data del 25 maggio 1972. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivi prevista, sara' ammessa su richiesta del contribuente per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun gruppo merceologico che da apposito inventario redatto dal contribuente alla data del 25 maggio 1972, risultino esistenti nell'originaria qualificazione ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finiti. L'inventario dovra' essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale data. I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario nell'ipotesi di cui al secondo comma e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella, legge 19 giugno 1940, n. 762.

Testo vigente dal 25 luglio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1971 al 25 luglio 1972. 118 parole tolte, 324 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: L'articoloaggiunto: I primi tre commi dell'art. 16 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, tolto: per la riforma tributaria, e' modificato come segue: I. - Nel aggiunto: sono sostituiti dai seguenti: Nel primo periodo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto saranno ammesse in detrazione dall'imposta stessa:

aggiunto: a) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 n. 1) del codice civile, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di cui all'art. 17, primo comma, tolto: lettera a), le parole: "negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse" sono sostituite con le parole: "a partire aggiunto: del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e relative addizionali, assolte sugli acquisti e sulle importazioni di materie prime, di semilavorati e di componenti, relativi all'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971tolto: , aggiunto: al 25 maggio 1972 nei limiti del tolto: venticinque aggiunto: 25 per cento del relativo ammontaretolto: "; II. - Nel primo comma, lettera b), le parole: "negli ultimi quattro mesi di applicazione delle imposte stesse" sono sostituite con le parole: " a partireaggiunto: ;

aggiunto: b) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195, n. 2) del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni di merci formanti oggetto dell'attivita' esercitata, che in base alle fatture e alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 settembre 1971tolto: , aggiunto: al 25 maggio 1972 nei limiti del tolto: dieci o del cinque aggiunto: 10 per cento e del 5 per cento del relativo ammontareaggiunto: , secondo che si tratti di commercio al dettaglio o all'ingrossotolto: "; III. - Nel primo comma, lettera c), le parole "negli ultimi sei mesi di applicazione delle imposte stesse" sono sostituite con le parole: "a partireaggiunto: ;

aggiunto: c) per i soggetti che esercitano le attivita' indicate dall'art. 2195 del codice civile, le imposte di cui alla lettera a) assolte sugli acquisti e sulle importazioni; di beni di nuova produzione strumentali per l'esercizio della loro attivita', ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi impiegati nella costruzione di tali beni, che in base alle fatture o alle bollette doganali risultino effettuati nel periodo dal 1 luglio 1971tolto: , aggiunto: al 25 maggio 1972 nei limiti in cui i beni strumentali acquistati, importati o prodotti risultino tolto: tuttora aggiunto: tutt'ora posseduti alla data del tolto: 30 giugno 1972"; IV. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi aggiunto: 25 maggio 1972. Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) la detrazione, in luogo di quella ivitolto: , prevista, sara' ammessatolto: , aggiunto: su richiesta del contribuente per l'intero ammontare delle imposte assolte, nei limiti delle quantita' di beni di ciascun gruppo merceologico chetolto: , da apposito inventario redatto dal contribuente alla data tolto: di cessazione dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata aggiunto: del 25 maggio 1972, risultino esistenti nell'originaria qualificazionetolto: , ovvero trasformati o incorporati in semilavorati o prodotti finititolto: ; l'inventarioaggiunto: . L'inventario dovra' essere sottoposto alla vidimazione nei tre mesi successivi a tale datatolto: "; V. - Nel terzo comma, dopo le parole: " vidimazione dell'inventario" sono aggiunte le seguenti: "aggiunto: . I contribuenti dovranno presentare all'ufficio competente, nel termine massimo di un anno dalla data di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, una dichiarazione contenente l'indicazione dell'ammontare complessivo delle imposte di cui chiedono la detrazione, degli estremi della vidimazione dell'inventario nell'ipotesi di cui al secondo commatolto: " aggiunto: e dei numeri da essi dati alle fatture e alle bollette doganali ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella, legge 19 giugno 1940, n. 762.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1036~art3 · fonte del testo

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