Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

  • a)contributo di lire 3.200 sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonche' sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative; ((detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna));
  • b)contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza ((relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta)) avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza ((relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta)) davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonche' davanti alle giunte provinciali amministrative;
  • c)contributo di lire 2.000 per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta e' considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative.

Testo vigente dal 16 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1968 al 16 gennaio 1971. 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

… del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le societa' cooperative; aggiunto: detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna;

b) contributo di lire 500 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza aggiunto: relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale, di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza aggiunto: relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonche' davanti alle giunte provinciali amministrative;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410~art1 · fonte del testo

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