Codice civile

Art. 694 c.c. — Alienazione dei beni

L'autorita' giudiziaria puo' consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in caso di utilita' evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Puo' anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

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  • L'art. 894 stabilisce che in caso di alienazione dei beni formanti oggetto della sostituzione l'autorità giudiziaria dispone il reimpiego delle somme ricavate. È stato osservato che la norma sul reimpiego parrebbe prevedere nella sua formulazione soltanto il caso di vendita, mentre è chiaro che si può procedere per utilità evidente anche ad altri atti. Nondimeno ho lasciata immutata la dizione dell'articolo, perciò quella che mi è stata proposta attenuerebbe l'importanza del requisito dell'utilità evidente, richiesta perchè si possa autorizzare l'alienazione dei beni. Mi sono invece preoccupato di dire espressamente che l'autorità giudiziaria può consentire la costituzione d'ipoteche a garanzia di crediti ottenuti dall'istituito e destinati a miglioramenti e trasformazioni fondiarie. L'interesse della produzione impone che i fondi siano opportunamente migliorati e trasformati, e non sarebbe stato opportuno limitare in questo campo i poteri dell'istituito. L'intervento dell'autorità giudiziaria, che potrà stabilire opportune cautele per l'effettiva destinazione del mutuo, è sufficiente, del resto, a garantire l'interesse del sostituito.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 332

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art694 · fonte del testo

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