Art. 167 c.c. — Costituzione del fondo patrimoniale

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[1]Possono essere costituiti in patrimonio familiare determinati beni immobili o titoli di credito.

[2]La costituzione del patrimonio familiare importa la inalienabilita' dei beni e la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia.

[3]La costituzione puo' essere fatta, anche durante il matrimonio, da uno o da entrambi i coniugi per atto pubblico, ovvero da un terzo per atto pubblico o per testamento.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 167 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 18/1992

    Questione inammissibile
    24 gennaio 1992

    Una pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169 del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio familiare dall'art. 170 del previgente codice civile (immutabilità delle convenzioni matrimoniali sino allo scioglimento del matrimonio anche in assenza di figli minori), equivarrebbe ad una abrogazione dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia. Tale intervento, però, appartiene alla tecnica della produzione legislativa e non alla competenza del giudice delle leggi, in considerazione, anche, della molteplicità delle soluzioni riservate alla insidacabile discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione). - V., in relazione all'impossibilità di intervento della Corte quando siano configurabili più soluzioni in ordine alla questione sollevata, soluzioni rimesse alla discrezionalità legislativa, la sent. n. 194/1984.

    Art. 227 Riforma del diritto di famiglia · Art. 167 c.c. · Art. 170 c.c. · Art. 175 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione delle Assemblee legislative, in seguito ad ampia discussione, ha riconosciuto l'opportunità di introdurre nel codice il nuovo istituto del patrimonio familiare, constatando che esso costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia, ancora più della dote, che cessa con lo scioglimento del matrimonio, mentre il patrimonio familiare dura finchè sono divenuti maggiorenni tutti i figli. Questa particolare importanza, che il patrimonio familiare è destinato ad avere, ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione della materia relativa al regime patrimoniale della famiglia, quale risultava dal progetto, anteponendosi agli altri istituti quello del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 110

  • Riguardo alle singole disposizioni del nuovo istituto, devesi ricordare che nell'art. 167 era stato suggerito di aggiungere una norma per ammettere la costituzione del patrimonio familiare anche dopo lo scioglimento del matrimonio da parte del coniuge superstite o di un terzo, qualora vi siano figli minorenni, e un'altra disposizione per autorizzare la moglie a costituire i beni dotali in patrimonio familiare. Ma è sembrato che le due proposte estenderebbero in modo non conveniente il campo di applicazione dell'istituto. Quanto alla prima, è da osservare che la costituzione del patrimonio familiare, dopo lo scioglimento del matrimonio, non avrebbe una sufficiente giustificazione nella finalità di dare una protezione economica ai figli minorenni. L'istituto tende ad assicurane la prosperità di una famiglia che sorge, mira a provvedere ai bisogni dei figli, dei quali si ignora il numero, per un periodo di tempo non preventivamente determinabile. Con la morte di uno, o di entrambi i genitori, ogni incertezza sulla composizione della famiglia viene meno, e, se vi sono figli minorenni, questi possono essere beneficati direttamente. Quanto poi alla seconda proposta, è sembrato che il consentire alla moglie di apportare beni dotali al patrimonio familiare costituirebbe una deroga al principio della immutabilità delle convenzioni matrimoniali in precedenza stabilite.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 111

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art167 · fonte del testo

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