Art. 151 c.c. — Separazione giudiziale
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[1]La separazione puo' essere chiesta per causa di adulterio, di volontario abbandono, eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi.
[2]Non e' ammessa l'azione di separazione per adulterio del marito, se non quando concorrono circostanze tali che il fatto costituisca un'ingiuria grave alla moglie.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 29 dicembre 1968
