Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1968

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1968 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, secondo

comma, del Cod. civ. promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1966

dal Tribunale di Genova nel procedimento di separazione personale dei

coniugi Fasce Italo Luigi ed Ekmark Liv Wally, iscritta al n. 233 del

Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 12 del 14 gennaio 1967.

Udita nella camera di consiglio del 21 novembre 1968 la relazione

del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio di separazione personale pendente tra i coniugi

Fasce Italo Luigi ed Ekmark Liv Wally il Tribunale di Genova ha

sollevato una questione di legittimità costituzionale concernente

l'art. 151 del Codice civile.

Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 21 ottobre 1966, il

Tribunale, dopo un'ampia esposizione dei motivi attinenti al giudizio

di rilevanza, osserva che la disposizione legislativa denunziata, nella

parte in cui stabilisce che l'adulterio del marito - a differenza

dell'adulterio della moglie - è rilevante solo se "contiene in sé

anche l'estremo dell'offesa", è fonte di una illegittima disparità di

trattamento fra i coniugi: Il legislatore, infatti, finisce con

l'ammettere che l'adulterio del marito possa non costituire ingiuria

alla moglie e col collegare ad un fatto obiettivamente identico

conseguenze diverse a seconda che esso sia commesso dall'uomo o dalla

donna. In ciò il Tribunale ravvisa una sicura violazione dell'art. 29

della Costituzione, che all'eguaglianza dei coniugi consente siano

apportati limiti solo in funzione dell'unità familiare: limiti non

certo invocabili a proposito di una disposizione che appare chiaramente

rivolta alla tutela dei coniugi e non della famiglia nel suo complesso.

Dall'esame dei lavori preparatori della Costituzione il giudice a

quo trae argomento per dimostrare che non è ammissibile una posizione

di privilegio del marito che sia stabilita nel suo personale interesse

e che il legislatore costituente ha inteso reagire contro la

discriminazione tradizionale fra uomo e donna. Riferendosi alla

sentenza n. 64 del 1961, con la quale questa Corte ritenne non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del codice

penale, l'ordinanza, dopo aver ricordato che la stessa questione è

stata di recente nuovamente sollevata da altri giudici, ritiene che

alla luce delle esposte considerazioni la disparità non potrebbe

essere giustificata col richiamo al costume sociale, che peraltro in

questi ultimi anni ha subito profonde trasformazioni: ad ogni modo la

valutazione della legittimità della norma penale relativa

all'adulterio non sarebbe influente sulla valutazione del regime della

separazione personale. A proposito di questo ultimo il tribunale

richiama i principi affermati dalla Corte in occasione del controllo di

costituzionalità dell'art. 156, primo comma, del Codice civile (sent.

n. 44 del 1966), esprimendo l'avviso che essi siano invocabili anche

in riferimento al trattamento delle cause di separazione e

costituiscano, perciò, valido argomento in favore della denunziata

illegittimità dell'art. 151 del Codice civile.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed alle parti e comunicata ai Presidenti delle

due Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14

gennaio 1967. Nel presente giudizio non è intervenuto il Presidente

del Consiglio né si è costituita alcuna delle parti. La causa,

pertanto, viene decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Il primo comma dell'art. 151 del Codice civile stabilisce

quali sono le cause per le quali può essere chiesta la separazione

personale dei coniugi, elencando fra esse, in primo luogo, l'adulterio;

il secondo comma, tuttavia, esclude l'ammissibilità dell'azione per

adulterio del marito quando non concorrano "circostanze tali che il

fatto costituisca ingiuria grave alla moglie".

La questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale

di Genova ha per oggetto - come risulta dal giudizio di rilevanza e

dalla motivazione relativa alla non manifesta infondatezza -

quest'ultima disposizione, che viene denunciata in riferimento al

capoverso dell'art. 29 della Costituzione a causa del diverso

trattamento fatto all'adulterio del marito rispetto a quello commesso

dalla moglie.

2. - Con sentenza depositata in data di oggi è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 559, primo e secondo comma,

del Codice penale. In occasione di tale decisione la Corte

ha ritenuto che il legislatore non può collegare ad identica

violazione del dovere di fedeltà coniugale conseguenze giuridiche

diverse secondo che i fatti che la integrano siano posti in essere dal

marito o dalla moglie; ha altresì escluso che in riferimento ad essi

una diversa disciplina giuridica possa trovare giustificazione

nell'esigenza di garantire l'unità familiare, solo in vista della

quale la legge è abilitata a porre limiti all'eguaglianza dei coniugi.

Le stesse ragioni inducono a ritenere fondata anche la presente

questione di legittimità costituzionale. Il legislatore è libero, nel

suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi

l'infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma

non può determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non

siano giustificate dall'unità familiare. L'art. 151 del Codice civile

prevede (primo comma) che l'adulterio sia causa di separazione, ma

considera l'adulterio del marito (secondo comma) irrilevante a tal fine

quando esso non sia accompagnato da circostanze che valgano a conferire

al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie: così statuendo,

la disposizione crea a vantaggio del marito una situazione di vero e

proprio privilegio. L'infedeltà della moglie è sempre causa di

separazione personale, l'infedeltà del marito, tranne il caso

suddetto, è priva di sanzione: anche qui, dunque, come a proposito

della disciplina penale dell'adulterio, il marito e la moglie vengono

sottoposti a trattamento diverso, nonostante che ad entrambi la legge

(art. 143 del Codice civile) imponga un eguale dovere di fedeltà. Né

si può sostenere che il secondo comma dell'art. 151, con lo stabilire

un regime eccezionale per il marito, deroghi all'eguaglianza fra i

coniugi in funzione dell'unità familiare. Poiché non sarebbe

ragionevole ipotizzare che l'irrilevanza giuridica dell'infedeltà del

marito contribuisca a conservare l'unità della famiglia, la

disposizione impugnata non puo non essere considerata fonte di una non

consentita discriminazione a favore dell'uomo od a svantaggio della

donna: di una disciplina, cioè, che è in contrasto con l'art. 29 cpv.

della Costituzione.

3. - La conclusione non sarebbe diversa se si volesse supporre che

l'art. 151, nella parte qui presa in considerazione, tuteli non già il

diritto alla fedeltà, ma l'onorabilità del coniuge, e se si ritenesse

che, a questo fine, il legislatore si sia conformato ad un diverso

apprezzamento sociale dell'adulterio del marito e di quello della

moglie. La Costituzione, infatti, afferma il principio dell'eguaglianza

anche "morale" dei coniugi, ed esprime in tale modo una diretta sua

valutazione della pari dignità di entrambi, disponendo che a questa

debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio: di tal che

lo Stato non può avallare o, addirittura, consolidare col presidio

della legge (la quale, peraltro, contribuisce, essa stessa, in misura

rilevante alla formazione della coscienza sociale) un costume che

risulti incompatibile con i valori morali verso i quali la Carta

costituzionale volle indirizzare la nostra società.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo

comma, del Codice civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1968:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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