((Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

  • a)all'assistenza degli orfani dei militari della guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;
  • b)al conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli dei militari anzidetti;
  • c)all'assicurazione del personale della guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;
  • d)alla concessione di sussidi straordinari ai militari del Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di infortunio, di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
  • e)alla concessione di indennita' di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attivita' di servizio l'indennita' e' corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:
  • 1)alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
  • 2)ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
  • 3)ai genitori;
  • 4)ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;
  • f)alla concessione di contributi ad enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo)).

Testo vigente dal 24 dicembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1967 al 24 dicembre 1980. 95 parole tolte, 49 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il tolto: Fondo aggiunto: fondo di cui al precedente articolo 1 ha tolto: lo scopo di provvedere aggiunto: scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

a) all'assistenza degli orfani dei militari della tolto: Guardia aggiunto: guardia di finanza di qualsiasi grado, in servizio e in congedo; dei militari stessi e dei loro familiari superstiti in caso di bisogno;

c) all'assicurazione del personale della tolto: Guardia aggiunto: guardia di finanza destinato a servizi particolarmente rischiosi, quando tale onere non sia a carico dello Stato;

1) alla vedova, purche' non sia intervenuta sentenza tolto: definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare e' attribuita a questi ultimi una quota dell'indennita' pari ad un terzo o alla meta', a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio aggiunto: di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambe i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;

2) ai figli legittimi, legittimati, tolto: adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali aggiunto: naturali riconosciuti o adottivi;

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenentitolto: , in parti uguali. In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennita' di buonuscita e' devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza.aggiunto: ;

f) alla concessione di contributi ad tolto: Enti aggiunto: enti morali che svolgano attivita' intesa a sviluppare la personalita' dei militari del Corpo, nonche' alle sale di convegno e ai circoli costituiti presso comandi e reparti del Corpo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1265~art2 · fonte del testo

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