Codice civile

Art. 193 c.c. — Separazione giudiziale dei beni

[1]((La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

[2]Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.

[3]La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

[4]La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

[5]La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali)).

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 31 parole tolte, 148 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Se la dote consiste in beni di cui la moglie ha conservato la proprieta', il marito o i suoi eredi sono tenuti a restituirli senza dilazione, sciolto che sia il matrimonioaggiunto: La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.

aggiunto: Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacita' di lavoro.

aggiunto: La separazione puo' essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante.

aggiunto: La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui e' stata proposta la domanda ed ha lo effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi.

aggiunto: La sentenza e' annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art193 · fonte del testo

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