Art. 93 c.c. — Pubblicazione
[1]La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001
[1]La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).
Testo vigente dal 30 marzo 2001
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con l'art. 2 Cost. Invero, con la sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; con la successiva ordinanza n. 276 del 2010 ne ha dichiarato, poi, la manifesta inammissibilità; né risultano allegati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. citate sentenza n. 138/2010 e ordinanza n. 276/2010.
Art. 93 c.c. · Art. 96 c.c. · Art. 98 c.c. · Art. 107 c.c.
Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis e 156- bis cod. civ., impugnati in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., devono essere dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., in quanto spiegati da soggetti non aventi la qualità di parte nei giudizi a quibus , né titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità, v., ex plurimis , l'ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151/2009, nonché le seguenti citate decisioni: sentenze n. 94/2009, n. 96/2008, n. 245/2007, ordinanze n. 119/2008 e n. 414/2007.
Art. 2 cost. · Art. 117 cost. · Art. 93 c.c. · Art. 96 c.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. 74 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di eta', nonche' il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzioneaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art93 · fonte del testo
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