Codice civile

Art. 1185 c.c. — Pendenza del termine

[1]Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore.

[2]Tuttavia il debitore non puo' ripetere cio' che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita, cio' di cui il creditore si e' arricchito per effetto del pagamento anticipato.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'assegnazione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione può essere fatta dall'autorità giudiziaria non soltanto nei casi classici dell'art. 1173 cod. civ. del 1865, ma anche quando ciò è richiesto dagli usi (art. 1183, primo comma) o se il termine è rimesso alla volontà del creditore. È stato concesso il potere di esigere la prestazione prima della scadenza quando il termine è stabilito esclusivamente a favore del creditore (art. 1185, primo comma); se il pagamento è avvenuto contra ius prima del termine, ferma l'irripetibilità del capitale, il debitore può chiedere ciò di cui il creditore si e arricchito per effetto del pagamento anticipato (art. 1185, secondo collina). La critica fatta alla disposizione dell'art. 1174 cod. civ. del 1865, in quanto negava la ripetizione del pagamento eseguito innanzi tempo, ha potuto essere superata per la ragione che, in definitiva, il creditore, per quanto riceva anticipatamente, non riceve che il suo. Si è risolta poi in senso favorevole la questione concernente la prestazione dell'interusurium nel caso in cui il pagamento anticipato è stato fatto per errore, essendosi considerato che in tal caso si ha un'ipotesi di indebito arricchimento del creditore a danno del debitore. Le regole generali sul computo dei termini sono fissate, in via suppletiva, nell'art. 1187, mediante la generalizzazione dell'art. 2963, che del resto è estensivo delle norme poste dagli articoli 14 cod. pen., 180 cod. proc. pen., 155 cod. proc. civ., 41 legge cambiaria. Il giorno festivo, secondo l'art. 2963, non è calcolato soltanto se cade nell'ultimo giorno del termine; nell'art. 1187 però si sono richiamati gli usi eventualmente diversi, sorti specialmente per le scadenze in fiera.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 562

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1185 · fonte del testo

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